Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29865 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso l’avvocato OLIVIERI

CARLA, rappresentata e difesa dall’avvocato RADULA DOMENICO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso

l’avvocato BUCCICO ANGELA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARZOVILLI ERMINIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. con ricorso 28 dicembre 2000 al tribunale di Matera chiese che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie S.R.A.M.. Il ricorso fu notificato alla convenuta in data 16 gennaio 2001, ma in tale udienza nessuna delle parti comparve, essendo in corso fra di esse un tentativo di riconciliazione e l’udienza su istanza del difensore del ricorrente fu rinviata al 14 giugno 2001. Non essendo la conciliazione riuscita il ricorrente notificò alla convenuta il verbale di rinvio dell’udienza, ma la convenuta non comparve per il tentativo di conciliazione. Essendole successivamente stato notificato il provvedimento presidenziale che fissava l’udienza dinanzi al giudice istruttore, essa si costituì per tale udienza, sollevando varie eccezioni di nullità e spiegando domanda di addebito. La separazione fu pronunciata dal tribunale senza addebito e la sentenza fu confermata dalla Corte d’appello, dinanzi alla quale la sig.ra S. l’aveva impugnata, reiterando le censure di nullità, con sentenza depositata il 18 luglio 2007, notificata il 3 settembre 2007. Avverso di essa ha proposto ricorso la sig.ra S. con atto notificato in data 13 novembre 2007, con il quale ha formulato sei motivi. Il sig. F. resiste con controricorso notificato il giorno 11 dicembre 2007. La parte ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 82, 83, 87, 159, 707 e 711 c.p.c., nonchè dell’art. 1367 cod. civ., in relazione all’interpretazione della procura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio data dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta attributiva di rappresentanza processuale agli avvocati in essa indicati, che l’autenticarono.

In proposito si formula il seguente quesito: “Voglia la Corte dire se in forza dell’art. 159 c.p.c. sia possibile attribuire all’incarico relativo all’assistenza tecnica ex art. 87 c.p.c. anche il conferimento dei necessari poteri di rappresentanza in giudizio nel caso in cui: 1) nel mandato non vi sia menzione della figura del difensore (che esercita il proprio ministero ex art. 83 c.p.c.) ma si faccia esclusivamente riferimento all’assistenza di cui all’art. 87 c.p.c; 2) l’atto introduttivo venga formato in prima persona dalla parte che dichiara di essere assistita dai propri avvocati, 3) l’atto venga sottoscritto dalla parte medesima; 4) la domanda introduttiva, interpretata come atto funzionalizzato alla sola fase presidenziale del procedimento di separazione o, in subordine, come istanza di separazione consensuale a firma di uno solo dei coniugi ex art. 711 c.p.c., comma 2, necessitava di essere integrata attraverso il conferimento di poteri rappresentativi nella fase contenziosa del procedimento. Voglia altresì la Corte, dire se è inibito o meno al giudice di ricorrere al principio di conservazione degli atti giuridici ex art. 1367 cod. civ. allorquando l’atto da interpretare abbia in sè un significato compiuto, come deve riconoscersi nel caso di specie, ove è accertato il conferimento dell’incarico di assistenza ex art. 87 c.p.c. suscettibile di essere utilmente svolto in relazione alle attività previste per la fase presidenziale del procedimento.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, l’interpretazione della procura apposta all’atto introduttivo del giudizio costituisce valutazione riservata al giudice di merito, il quale deve fare applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dall’art. 1362 c.c. e segg., nonchè dall’art. 159 c.p.c., con particolare riferimento al principio di conservazione degli atti giuridici (Cass. 1 marzo 2007, n. 4864; 12 ottobre 2006, n. 21924; 12 maggio 1999, n. 4718; SS.UU. 27 ottobre 1995, n. 11178).

Nel caso di specie ciò risulta adeguatamente compiuto dalla Corte d’appello – in esatta e congrua applicazione della su detta normativa in correlazione con quella degli artt. 83 e 87 c.p.c. – da pag. 5 a pag. 7 della sentenza impugnata, cosicchè il motivo risulta inammissibile nella parte in cui (pur se formulato come deduzione di violazione di legge), si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione di detta interpretazione, che la formulazione della procura rendeva necessaria e che, quando compiuta adeguatamente in sede di merito, come è avvenuto nel caso di specie, non può essere oggetto di riesame in questa sede.

Il motivo è invece infondato per quanto attiene ai profili effettivamente attinenti alle dedotte violazioni di legge, giacchè una volta ritenuto, con congrua motivazione, l’ambiguità del contenuto della procura, nessuna delle norme indicate nel motivo impediva, alla stregua del principio di conservazione degli atti giuridici utilizzato dalla Corte d’appello, la sua interpretazione come attributiva agli avvocati in essa nominati di poteri rappresentativi.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 707 c.p.c., per non avere la Corte d’appello affermato che in conseguenza della mancata comparizione dinanzi al presidente del tribunale del ricorrente il ricorso andava dichiarato inefficace.

Con il terzo motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 707 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 7, per essere stata l’udienza presidenziale rinviata in assenza di gravi motivi.

Si formulano, rispettivamente, in relazione a tali motivi i seguenti quesiti: “Voglia la Corte dire se in forza dell’art. 707 c.p.c. sia consentito al presidente del tribunale il rinvio dell’udienza di comparizione una volta riscontrata l’assenza del coniuge ricorrente e del coniuge convenuto e sulla base della semplice richiesta in tal senso di un delegato di uno degli avvocati del ricorrente formulata adducendo una possibile riconciliazione tra i coniugi”. “Voglia la Corte dire se in forza dell’art. 707 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 7, se ed in quanto applicabile sia consentito al presidente del tribunale il rinvio dell’udienza di comparizione una volta riscontrata l’assenza del coniuge ricorrente e del coniuge convenuto e sulla base della semplice richiesta formulata senza addurre e provare l’esistenza di gravi e comprovati motivi”.

I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati, avendo legittimamente la Corte d’appello ritenuto che nel caso di specie l’udienza presidenziale potesse essere validamente rinviata. Per un verso, infatti, l’art. 707 c.p.c., comma 2, non era applicabile ratione temporis alla fattispecie in forza del disposto della L. n. 74 del 1987, art. 23 – al quale la Corte d’appello nella motivazione e la parte ricorrente nel motivo hanno fatto esplicito riferimento – che ha reso applicabile anche in materia di separazione l’art. 4 della legge sul divorzio nel testo da essa stabilito; per altro verso in quanto la richiesta di rinvio dell’udienza, motivata con riferimento alla possibile riconciliazione fra i coniugi formulata dal procuratore della parte ricorrente, deve ritenersi che legittimasse detto rinvio, secondo una valutazione di opportunità incensurabile in questa sede (Cass. 31 marzo 2008, n. 8386; 23 luglio 2010, n. 17336).

4. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 707 c.p.c., per non avere il presidente ordinato la notifica del provvedimento di rinvio dell’udienza presidenziale. Si formula al riguardo il seguente quesito: “Voglia la Corte dire se in forza dell’art. 707 c.p.c., comma 3, debba il presidente del tribunale valutare la necessità o quanto meno l’opportunità di disporre la notifica al coniuge convenuto della nuova udienza di comparizione anche nell’ipotesi in cui la notifica del ricorso introduttivo sia andata a buon fine, stabilendo altresì che le determinazioni adottate dal presidente del tribunale siano comunque sindacabili nelle successive fasi e gradi del giudizio per i loro effetti derivati sull’esercizio del diritto di difesa”.

Con altro connesso motivo, rubricato anch’esso sotto il numero quattro, si denuncia la violazione dell’art. 160 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione alla notifica della data della nuova udienza presidenziale. Si formula al riguardo il seguente quesito: “Voglia la Corte dire se nell’ipotesi di notifica a mezzo posta la sottoscrizione della cartolina di ritorno da parte del consegnatario possa o meno essere integrata dall’indicazione del nome e cognome a stampatello mentre con riferimento allo stesso soggetto vi è una firma in corsivo all’atto di una precedente notifica”.

Con il quinto motivo si denuncia ancora in proposito la violazione degli artt. 171, 291 e 707 c.p.c., formulandosi il seguente quesito di diritto: “Voglia la Corte in accoglimento del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4, innanzi illustrato, dire se nell’ipotesi di mancata comparizione del coniuge convenuto innanzi al Presidente del tribunale all’udienza fissata ex art. 707 c.p.c. debba egli essere considerato contumace e pertanto a lui non devono essere comunicati i provvedimenti diversi da quelli indicati dall’art. 291 c.p.c., comma 3 riconoscendo altresì carente, omessa e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto”.

Le censure vanno esaminate congiuntamente e dichiarate non fondate, per l’assorbente ragione che era applicabile alla fattispecie, come sopra già affermato e ritenuto anche dalla Corte d’appello, la L. n. 898 del 1970, art. 4 nel testo all’epoca vigente (successivamente modificato in proposito dalla L. n. 35 del 2005), il quale non prevedeva che dovesse essere disposta alcuna notifica della nuova udienza alla parte convenuta regolarmente citata e non comparsa, considerando la norma tale parte alla stregua del convenuto contumace, non prevedendo neppure che le fosse “notificata la data di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo dinanzi al giudice istruttore (Cass. 12 ottobre 2006, n. 21931).

5. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al rigetto della domanda di addebito. Si formula in proposito il seguente quesito: “Voglia la Corte dire se l’onere della prova della circostanza relativa alla ininfluenza dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà sulla crisi coniugale per essere la stessa già conclamata ed irreversibile spetta al coniuge che intenda contrastare la domanda di addebito”.

Il motivo va dichiarato inammissibile per astrattezza del quesito formulato, non ricollegato in alcun modo con la fattispecie concreta ed il contenuto motivazionale della sentenza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese della parte soccombente che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro quattromiladuecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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