Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29865 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29865 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 26670-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

TUBI ALESSIO SPA;
– intimato –

Nonché da:
TUBI ALESSIO SPA in persona del Procuratore pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 13/12/2017

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANO CARMINI giusta delega in calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 30/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e di quello
incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il
rigetto del ricorso incidentale.

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

FATTI DI CAUSA
1. A seguito di processo verbale di constatazione redatto da
funzionari dell’Ufficio di Moncalieri dell’Agenzia delle entrate, veniva
emesso nei confronti della Alessio Tubi S.p.A. avviso di accertamento
relativo ad IRES, IRAP ed IVA in relazione all’anno di imposta 2004,
nonché sconti dalla stessa praticati alla clientela, ritenuti non
deducibili ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r.
2. Avverso detto atto impositivo la società contribuente proponeva
ricorso dinanzi alla C.T.P. di Torino, che lo accoglieva, con
compensazione delle spese di lite.
3. Proposto appello principale dall’Ufficio ed incidentale dalla società
contribuente, la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 27 aprile
2010, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava
dovute le sanzioni con riferimento ai costi per consulenza software,
confermando nel resto l’avviso di accertamento impugnato, sul
rilievo che sia i costi relativi alla definizione di un contenzioso con un
cliente, sia gli sconti praticati alla clientela erano deducibili ai sensi
dell’art. 109 t.u.i.r. Le spese di entrambi i gradi di giudizio venivano
compensate tra le parti.
4. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione, sulla base di due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale, con tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso al ricorso
incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate denunciando violazione dell’art. 109, comma 1, t.u.i.r. – sostiene
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., l’Ufficio aveva
correttamente rettificato il reddito d’impresa della società, la quale
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con il quale l’Ufficio disconosceva taluni costi sostenuti dalla società

aveva imputato all’esercizio 2004 costi – relativi ad un contenzioso
con un cliente, definito con accordo intervenuto nel febbraio 2005 della cui certezza ed oggettiva determinabilità aveva avuto contezza
soltanto nell’anno successivo, seppur prima dell’approvazione del
bilancio, in violazione del principio di competenza sancito dal citato
art. 109 t.u.i.r.
presupposti di applicabilità dell’art. 360-bis cod. proc. civ., è
infondata.
Invero, non essendo controverso che i costi in questione sono
divenuti certi e determinati nel loro ammontare prima della delibera
di approvazione del bilancio, la decisione sul punto assunta dalla
C.T.R. si pone in linea con l’orientamento espresso da questa Corte
secondo cui in tema di imposte sui redditi d’impresa, i costi sostenuti
dopo la chiusura dell’esercizio contabile di riferimento, ma incidenti
sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell’anno già definito,
costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell’anno precedente,
sicché concorrono a formare il reddito d’impresa ed incidono
legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano
divenuti noti, in quanto certi e precisi nell’ammontare, prima della
delibera di approvazione del risultato d’esercizio (Cass. n. 10903 del
2015; Cass. n. 3484 del 2014).
2. Con il secondo motivo – denunciando violazione dell’art. 109,
comma 5, t.u.i.r. – l’Agenzia delle entrate censura la sentenza
impugnata per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la spesa
per sconti potesse essere considerata inerente e, quindi, deducibile
ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., sulla base della libertà
insindacabile dell’imprenditore di effettuare concessioni ai propri
clienti, purché l’operazione effettuata non fosse antieconomica.
Preliminarmente deve essere delibata l’eccezione di inammissibilità
formulata dalla controricorrente, la quale sostiene che l’Ufficio aveva
introdotto la questione dell’inerenza dei costi solo nel corso del
giudizio, dato che nell’avviso di accertamento si contestava solo la
mancanza di accordi scritti che regolassero la concessione dei costi e
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La censura, pur ammissibile, non ricorrendo nella specie i

che, in taluni casi, i costi fossero concessi nonostante il mancato
raggiungimento degli obiettivi, cui erano condizionati.
L’eccezione va disattesa, atteso che i rilievi mossi con l’avviso di
accertamento postulano la contestazione dell’inerenza dei costi,
questione poi sviluppata dall’Ufficio nel corso del giudizio.
Il motivo è fondato.
componenti negativi, di norma, sono deducibili se e nella misura in
cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri
proventi che concorrono a formare il reddito. La giurisprudenza di
questa Sezione ha, da tempo, chiarito che un costo è deducibile dal
reddito d’impresa solo se e in quanto sia funzionale alla produzione
del reddito stesso. Si è, al riguardo, rilevato che il concetto di
inerenza è nozione di origine economica, legata all’idea del reddito
come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua
produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di
imposta.
Tanto premesso, va osservato che la C.T.R. ha posto a fondamento
della decisione le seguenti argomentazioni: «vengono contestati gli
sconti praticati da alcuni clienti, sconti incondizionati e sconti
condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi. Non viene
contestata la anti-economicità delle operazioni, le cessioni sono
regolarmente fatturate. Si ritiene che si tratti di liberalità non
deducibili. In un caso e nell’altro si ritiene che l’Ufficio non possa
contestare le scelte economiche dell’imprenditore che sono legate a
fattori di mercato, di prospettive future». Orbene, tale motivazione
non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati, avendo la
C.T.R., con motivazione meramente assertiva, correlato l’inerenza
della spesa per sconti a scelte discrezionali dell’imprenditore, con il
solo limite dell’antieconomicità, senza tuttavia adeguatamente
valutare se, nella specie, la spesa sostenuta fosse effettivamente
funzionale al corretto esercizio dell’attività economica
dell’imprenditore.

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In base all’art. 109 (già 75), comma 5, t.u.i.r., le spese e gli altri

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente,
deducendo violazione e di legge e vizio di motivazione, censura la
sentenza impugnata per avere la C.T.R., in accoglimento sul punto
dell’appello dell’Ufficio, ritenuto che dovesse essere confermato
l’avviso di accertamento riguardo alle sanzioni per il rilievo inerente i
costi per consulenza software, sul quale vi era stata acquiescenza
incertezza normativa. Sostiene la contribuente che, con riferimento a
tale rilievo, aveva formulato richiesta di disapplicazione delle
sanzioni anche sotto il diverso profilo della mancanza di colpevolezza
imputabile.
Il motivo è fondato.
Emerge, invero, dagli atti processuali indicati in ricorso che la società
contribuente aveva richiesto la disapplicazione delle sanzioni (anche)
in ragione dell’assenza di condotta colpevole, sostenendo trattarsi di
errore di fatto che non aveva comportato alcuna reale sottrazione di
gettito. Su tale specifico rilievo il giudice di appello ha omesso di
motivare.
4.

Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale

discende l’assorbimento del secondo motivo, con il quale la società
contribuente censura la statuizione di compensazione delle spese di
entrambi i gradi di giudizio.
5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce l’omessa
pronuncia della C.T.R. riguardo al motivo di appello, ritenuto
implicitamente assorbito dalla sentenza impugnata, inerente
l’omessa valutazione delle osservazioni ex art. 12, comma 7, I. n.
212/2000.
La censura è infondata, posto che in tema di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni
le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12,
comma 7, I. n. 212/2000, atteso che la nullità consegue solo alle
irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge,
oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di

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della società, poiché non ricorreva nella specie un’ipotesi di oggettiva

specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da
parte dell’atto cui ineriscono (Cass. n. 3583 del 2016).
6. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso
principale e rigettato il primo; va poi accolto il primo motivo del
ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. del
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il
secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Piemonte in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2017.
Il Consigliere estensore
Il P/
res•dente
6.A…..\

Piemonte in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle

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