Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29862 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CANDIANO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato

l’08/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Roma depositato l’8 aprile 2008, che ha disposto l’accoglimento della domanda di equa riparazione formulata da B.N. in relazione a giudizio introdotto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, protrattosi per un tempo eccedente la ragionevole durata di anni 4 e mesi 5 ed ha quindi liquidato in favore di quest’ultimo l’equa riparazione nella somma di Euro 4.500,00.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 e deduce l’inapplicabilità al processo di natura tributaria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo così come interpretata dalla Corte europea nella sentenza 12 luglio 2001 Ferrazzini contro il Governo italiano, nonchè dalla giurisprudenza del S. C- Cass. n. 5275/2007-. La Corte del merito è pertanto incorsa nel denunciato errore di diritto per non aver dichiarato l’inammissibilità della domanda di equa riparazione del B., proposta in relazione a processo tributario avente ad oggetto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sul t.f.r. erogato all’istante dall’ente Ferrovie dello Stato di appartenenza.

Il resistente deduce l’infondatezza del ricorso richiamando l’orientamento che afferma l’applicabilità della L. n. 89 del 2001 alle liti tributarie in materia di rimborsi di imposte non dovute ed invoca interpretazione costituzionalmente orientata della cennata legge alla luce del disposto dell’art. 111 Cost..

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la decisione assunta dalla Corte del merito collide col consolidato orientamento di questa Corte che, in fattispecie identica a quella in esame,ha sostenuto che “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la controversia concernente il rimborso della maggiore Irpef trattenuta in sede di liquidazione della buonuscita per cessazione del rapporto di lavoro esula dall’ambito applicativo della L. 24 marzo 2001, n. 89, atteso che, essendo controverso se la trattenuta sia stata o meno effettuata oltre il dovuto, la lite verte sulla base imponibile del tributo e, quindi, necessariamente involge l’accertamento del potere impositivo dello Stato” – Cass. n. 8980/2009.

Tale indirizzo, pienamente condiviso, s’intende ribadire senza necessità di rivisitazione osservando che la lacuna di tutela che ne consegue non contrasta col principio costituzionale invocato dal controricorrente stabilito dall’art. 111 Cost., comma 2, che ne demanda l’attuazione alla legge ordinaria, “tenuto conto della non applicabilità diretta ai giudizi tributari delle speciali regole di diritto sostanziale e procedurale dettate dalla L. n. 89 del 2001, risultando, pertanto, ipotizzabile, in caso di durata irragionevole di tali giudizi, l’esercizio di un’azione ordinaria per il risarcimento dei danni” – Cass. n. 5275/2007.

Alla luce di tali premesse il ricorso deve essere accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio in quanto l’azione non poteva essere proposta. Ne discende la condanna dell’odierno resistente, originario istante, al pagamento delle spese dell’intero giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato senza rinvio.

Condanna il resistente B.N. al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidandole in Euro 445,00 per onorario e del presente giudizio liquidandole in Euro 700,00 oltre spese prenotate a debito per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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