Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29862 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 25/10/2021), n.29862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 464/2021 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29,

presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta

e difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Avellino e Questura Avellino, in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 307/2020 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO,

depositata il 06/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 6-11-2020 il Giudice di Pace di Avellino ha respinto il ricorso di M.D., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Avellino, emesso in data 3-9-2020 e notificato nella stessa data, che dispone l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b), T.U. Imm. con immediato allontanamento dal territorio nazionale, dopo che la commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale con provvedimento del 22 luglio 2020, notificato il 24 luglio 2020 e impugnato dal ricorrente il 1 novembre 2020.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e art. 111 Cost., comma 6, per non essere stato il provvedimento di espulsione tradotto in una lingua a lui comprensibile, deducendo che non era motivata nel decreto espulsivo l’impossibilità di rinvenire un interprete e che nell’ordinanza impugnata non era dato rinvenire alcuna motivazione al riguardo; ii) con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, l’omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio, ossia la pendenza di giudizio sulla sua domanda reiterata di protezione internazionale avanti al Tribunale di Napoli, seppure tardivamente promosso, nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, per non aver il Giudice di Pace tenuto conto dell’effetto sospensivo determinato dalla pendenza del suddetto giudizio di merito; iii) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 1 bis, per essere egli entrato nel territorio italiano e ivi trattenutosi al fine di richiedere asilo; iv) con il quarto motivo la violazione dell’art. 111 Cost., per motivazione omessa o apparente dell’ordinanza impugnata, ed in particolare per non avere il Giudice di Pace tenuto in considerazione le argomentazioni svolte nell’opposizione in ordine alla violazione del suo diritto di difesa, in quanto l’esecuzione della sua espulsione era ostativa alla sua audizione nel giudizio di impugnazione del rigetto della domanda di protezione internazionale reiterata, giudizio che aveva instaurato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi al Tribunale di Napoli.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta, sub specie del vizio di violazione di legge, che il Giudice di Pace non abbia annullato il decreto di espulsione in quanto non notificato in lingua nota all’espulso, ma non censura l’ordinanza impugnata con riferimento alla statuizione di assorbimento della suddetta doglianza, in particolare in ordine alla correttezza della valutazione di assorbimento effettuata dal primo Giudice.

Il Giudice di Pace ha esaminato soltanto la questione dell’effetto sospensivo del potere di espulsione connesso alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla commissione territoriale e ha di seguito statuito che “I restanti motivi sono assorbiti”.

Dunque, la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla questione della nullità del decreto di espulsione per difetto di traduzione è quella dell’assorbimento, che tuttavia non è oggetto di censura in ricorso e neppure viene menzionata, mentre il ricorrente avrebbe dovuto svolgere una critica specifica di quella statuizione, contestandone i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (Cass. 14190/2016), sicché la doglianza, così come formulata, non ha attinenza al decisum.

3. I motivi secondo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati.

L’avvenuta proposizione, da parte dell’odierno ricorrente, del ricorso giurisdizionale avverso il diniego della domanda reiterata di protezione internazionale, pronunciato dalla commissione territoriale, è stata considerata e valutata dal Giudice di Pace, che l’ha ritenuta ininfluente, trattandosi di impugnazione tardiva.

Dunque “il fatto”, di cui si denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’avvenuta impugnazione del diniego è stato, invece, esaminato e, per quanto si è appena detto, la motivazione non è affatto apparente oppure omessa (quarto motivo).

Neppure sussiste la denunciata violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che la tardiva proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata emesso dalla commissione territoriale non ha effetto sospensivo, riacquistando la p.a. il potere di espulsione allo scadere, vano, del termine per impugnare, in base a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4.

4. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum.

Il ricorrente assume che non possa qualificarsi illegale il suo ingresso in Italia in quanto giustificato dalla richiesta di protezione internazionale. L’ordinanza impugnata non si basa affatto sulla illegalità dell’ingresso del ricorrente in Italia, bensì sul venir meno del titolo di soggiorno del medesimo a seguito dell’esaurirsi del procedimento davanti alla commissione territoriale senza tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio davanti al Tribunale, sicché la censura non ha attinenza alla ratio decidendi, nei termini precisati.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e del Ministero dell’Interno.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

 

 

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