Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29862 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, (ud. 18/09/2018, dep. 18/11/2019), n.29862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22862-2013 proposto da:

A.P., A.A., A.P.,

N.I., nella qualità di eredi del sig. A.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3616/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato COLETTA Salvatore difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.I., A.A., A.P. e A.P. ricorrono in cassazione, nei confronti dell’Agenzia del demanio, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 luglio 2012, n. 3616, che ha rigettato l’appello proposto dal dante causa (nel frattempo deceduto) A.D. avverso la pronuncia n. 16343/2008 del Tribunale di Roma.

2. A.D. nel 2003 aveva convenuto, davanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo che nel 2002 aveva acquistato, da C.P., il 50% del diritto di proprietà relativo a un fondo sito in (OMISSIS), fondo il cui restante 50%, già di proprietà di C.D., era stato oggetto di confisca – con provvedimento della Corte d’appello di Napoli del 1 luglio 1999 – da parte dello Stato; l’attore chiedeva quindi al Tribunale di disporre “lo scioglimento della comunione e, formate le quote divisionali, che queste fossero assegnate ai condividenti o, qualora il bene fosse indivisibile, che fosse disposta l’assegnazione del bene in proprio favore, previa determinazione del conguaglio dovuto”. Il Ministero si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; l’attore chiamava allora in causa l’Agenzia del demanio, proponendo nei suoi confronti la domanda fatta valere nei confronti del Ministero. Si costituiva l’Agenzia, esponendo che era stata disposta la confisca del fondo, con decreto divenuto irrevocabile il 6 dicembre 2000, così che esso apparteneva al patrimonio dello Stato nella misura del 50%, con la conseguenza che spettava al giudice penale la competenza a decidere sui diritti che i terzi rimasti estranei al procedimento di prevenzione potevano vantare sui beni confiscati ed “eccepiva l’incompetenza del giudice civile poichè la controversia era devoluta al giudice dell’esecuzione penale”. Il Tribunale di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, ha respinto l’eccezione di incompetenza (l’attore, agendo quale proprietario della quota del bene non assoggettata a confisca, non aveva fatto valere propri diritti sulla quota confiscata, così che doveva essere esclusa “la speciale competenza attribuita al giudice penale”) e ha rigettato la domanda.

3. L’Agenzia del demanio resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi in cui il ricorso è articolato sono tra loro strettamente connessi:

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2-septies, decies e undecies omessa applicazione dell’art. 1111 c.c. e illogica, errata motivazione su un punto decisivo della controversia”: la Corte d’appello ha errato nel ritenere applicabile al ricorrente una disposizione, il richiamato art. 2, relativa al regime dell’immobile confiscato, quando invece il ricorrente ha acquistato la quota non confiscata di un bene in comunione.

b) Il secondo motivo contesta “omessa applicazione del D.L. n. 4 del 2010, convertito nella L. n. 50 del 2010, nonchè del D.Lgs. n. 159 del 2011, assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia”: la Corte d’appello non ha poi considerato che, nel corso del processo, sono intervenuti dapprima il D.L. n. 4 del 2010 e poi il D.Lgs. n. 159 del 2011, che hanno introdotto la possibilità di vendere i beni confiscati “osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile”.

I motivi, nei limiti di seguito precisati, sono fondati.

La Corte d’appello ha fondato il rigetto del gravame sui seguenti argomenti:

– la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-undecies, comma 2, impone ai beni confiscati un “vincolo di destinazione, che non può essere in alcun modo eluso dall’esercizio del diritto potestativo allo scioglimento della comunione”;

– non vale il riferimento ai precedenti di questa Corte che hanno affermato che la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo perchè il principio è stato affermato in relazione ai diritti costituiti anteriormente all’instaurazione del procedimenti di prevenzione, mentre nel caso in esame A.D. ha acquistato la quota del fondo nel 2002, quando il provvedimento di confisca era divenuto, sin dal 6 dicembre 2000, irrevocabile, così che non poteva neppure invocare di aver acquistato in buona fede;

– l’art. 785 c.p.c., che prevede che se non sorgono contestazioni sul diritto di divisione, questa è disposta con ordinanza dal giudice, non consente “di derogare a una norma imperativa di ordine pubblico, quale è da considerarsi la L. n. 575 del 1965, art. 2-undecies”.

Le affermazioni del giudice d’appello, che identificano la situazione del terzo proprietario pro quota parte del bene indiviso con quella del terzo che vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca, non tengono in sufficiente considerazione la specificità della fattispecie, che vede il terzo titolare di diritti nei confronti di (una parte di) un bene che non è stato assoggettato a misura ablativa.

Precisato che nel caso in esame la misura di prevenzione, disposta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2-ter (introdotto dalla L. n. 646 del 1982 e poi oggetto di numerose successive modifiche), è divenuta definitiva nel 2000 e ha colpito pro quota il bene, con la restante quota del 50% che è rimasta di proprietà del fratello dell’indiziato ed è poi stata acquistata dal ricorrente nel 2002, si tratta anzitutto di individuare la disciplina normativa ad essa applicabile.

Come noto, la fattispecie della confisca del bene indiviso ha ricevuto espressa regolamentazione da parte del legislatore solo nel 2010. il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 5, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 50 del 200, che ha istituito l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha introdotto, aggiungendo un periodo alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5 la possibilità per i proprietari di “beni immobili sequestrati in quota indivisa” di intervenire nel procedimento di confisca e di ottenere, con il provvedimento di confisca, un indennizzo. Più compiuta è la regolamentazione dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, commi 7 e 8, (c.d. codice antimafia), secondo cui (comma 7) “in caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. o dei suoi appartenenti; ove poi (comma 8) non sia esercitato il diritto di prelazione “o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Le regole introdotte a partire dal 2010 non trovano applicazione al caso di specie (cfr. al riguardo Cass., sez. un., n. 10532/2013): lo escludono per il D.L. n. 4 del 2010 la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 3 Decreto e, per il D.Lgs. n. 159 del 2011, la disciplina transitoria ex art. 117, comma 1 (“le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi continuano ad applicarsi le norme previgenti.”), disciplina transitoria che (in mancanza di una diversa regola ad hoc) vale anche per le modificazioni introdotte con il D.L. n. 113 del 2018 (convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018), d’altro canto intervenuto successivamente alla deliberazione in camera di consiglio della presente pronuncia.

Ciò significa che la fattispecie in esame va letta alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della entrata in vigore, in particolare, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Preliminarmente va precisato che è precluso a questo Collegio l’esame della questione circa l’attribuzione della causa al giudice civile ovvero a quello penale. La decisione del Tribunale di primo grado, che aveva respinto l’eccezione formulata in primo grado dall’Agenzia del demanio, non è stata censurata in appello dall’Agenzia, che non ha riproposto l’eccezione e si è limitata a chiedere il rigetto dell’impugnazione di A., così che l’esame della questione, coperta da giudicato interno, è precluso a questa Corte.

Principio affermato dalla giurisprudenza penale di questa Corte è quello secondo cui la condizione di comproprietà di un bene non osta all’ammissibilità della confisca della quota del bene, che sia in comune al terzo e al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale, sostituendosi a quest’ultimo lo Stato quale comproprietario del bene, con il terzo comproprietario che non è privo di tutela, ma può fare valere le sue ragioni (cfr. Cass. penale, 11 gennaio 1994, n. 25). Nel caso di bene in comproprietà indivisa, infatti, il “diritto di proprietà del terzo non è intaccato dal provvedimento ablativo sotto alcun profilo, nè è configurabile un pregiudizio patrimoniale o di altra natura ricollegabile alla titolarità in capo allo Stato, piuttosto che a un congiunto o ad altro privato, di porzione indivisa dello stesso cespite” (così Cass. pen. 28751/2018, in relazione alla confisca di un’area utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti pericolosi); la diversa identità del comproprietario che si determina per effetto della misura – conclude la medesima pronuncia – “non comporta alcuna compressione dell’altrui titolarità del diritto pro quota del bene”. Nè al riguardo rileva il carattere originario e non più derivativo (come si riteneva in precedenza) dell’acquisto della proprietà mediante confisca antimafia – carattere originario dell’acquisto che è esso sì applicabile anche alle misure disposte prima del 13 ottobre 2011 (v. Cass. 12586/2017, seguendo Cass., sez. un., n. 10532/2013) – in quanto riguarda solo una quota e non l’intero bene, senza che sia di ostacolo alla comunione il carattere originario dell’acquisto di una quota e derivativo di quello di un’altra.

La mancata compressione del diritto del terzo comproprietario del bene comporta che questi possa ottenere la trasformazione della sua quota in porzione del bene mediante il procedimento di scioglimento della comunione, secondo le norme comuni (cfr. ancora Cass., sez. pen., 28751/2018, per la quale va “demandato alla fase esecutiva il compimento delle attività necessarie per l’individuazione della quota anche mediante divisione”).

D’altro canto quando nel 2011 il legislatore ha regolato la confisca della quota del bene in comunione, si è occupato unicamente dell’ipotesi dell’indivisibilità del bene oggetto di comunione (cfr. il sopra riportato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 7 nonchè l’art. 48, comma 7-ter introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, che parla di “divisione del bene”), così che se ne desume, a contrariis, che se il bene è divisibile (id est, frazionabile in natura), si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile sulla divisione (sull’autonomia della procedura volta “alla individuazione dei terzi titolari di un diritto sui beni oggetto della misura di prevenzione meritevoli di tutela e destinati ad essere in tutto o in parte soddisfatti”, procedura governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile” v. Cass., sez. pen., 1402/2017).

L’iniziativa del dante causa dei ricorrenti, partecipante privato alla comunione, di chiedere la divisione era pertanto legittima e compito del giudice adito era quello di verificare la divisibilità in natura del bene e, in caso positivo, di provvedere di conseguenza.

Qualora il bene non sia frazionabile in natura ovvero si tratti di cosa che, se frazionata, cesserebbe di servire all’uso cui è destinata (art. 1112 c.c.), la divisione non può essere disposta. Al riguardo A.D. ha chiesto, sin dal primo grado, che in caso di indivisibilità del bene, questo gli sia “assegnato”.

L’attribuzione dell’intero bene viene, necessariamente, a incidere sulla quota del bene confiscato e sulla destinazione del medesimo a servizio del pubblico interesse. Come si è supra precisato, le disposizioni applicabili al caso in esame non prevedono la possibilità di scioglimento della comunione mediante vendita del bene. Tale possibilità è invece contemplata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, commi 7 e 8 che dispongono lo scioglimento secondo forme pubblicistiche, mediante prelazione in favore del “partecipante in buona fede”, vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato, in base a un procedimento (come si ricava dal rinvio che il comma 7 opera all’art. 48, comma 5, sesto e settimo periodo medesimo D.Lgs. n.) d’evidenza pubblica per il quale è competente l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Neppure è prevista la possibilità di attribuire l’intero bene al terzo comproprietario, possibilità che, assente nel D.Lgs. n. 159 del 2011, è stata inserita dal D.L. n. 113 del 2018. L’art. 48, comma 7-ter dispone che, qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può “chiedere l’assegnazione dell’immobile, previa corresponsione del conguaglio dovuto, (..) in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale”; ove l’assegnazione non sia chiesta, “si fa luogo alla vendita a cura dell’Agenzia (..) o, in alternativa, all’acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato”.

Si tratta di stabilire se queste modalità di scioglimento della comunione possano essere disposte dal giudice adito sulla base dell’interpretazione delle norme applicabili al caso in esame.

La risposta è negativa per la vendita del bene, vendita che il legislatore, quando l’ha disciplinata, ha voluto che avvenga in forme pubblicistiche e a cura dell’Agenzia nazionale (cfr. l’art. 48, comma 5 codice antimafia) e che non può essere disposta nelle forme comuni (è vero che, secondo le disposizioni applicabili alla fattispecie – L. n. 575 del 1965, art. 2-undecies nella stesura di cui alla L. n. 512 del 1999 – è configurabile la vendita del bene confiscato, ma solo eccezionalmente, ove la stessa sia “finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso”).

La risposta è invece positiva per l’attribuzione dell’immobile. Considerato che, come si è supra detto, è configurabile, in base alle norme applicabili e all’interpretazione ad esse data da questa Corte, la confisca della quota del bene in comunione, che tale confisca non comprime il diritto del terzo, terzo al quale va riconosciuta la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca, che tale tutela trova la sua base giustificativa nella “situazione di buona fede e di affidamento incolpevole” (Cass. sez. un., n. 10532/2013, si veda pure Corte Cost. n. 1/1997), è possibile l’attribuzione del bene, previa determinazione del suo valore, ai ricorrenti ove il giudice di merito ne accerti la buona fede.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma che dovrà, alla luce del principio di diritto sopra precisato, anzitutto verificare la divisibilità in natura del bene (al riguardo la Corte si è limitata a dire che “secondo la stessa prospettazione di A.” il bene era indivisibile in natura) e provvedere di conseguenza; ove il bene risulti non frazionabile in natura ovvero, se frazionato, cessi di servire all’uso cui è destinato, la Corte potrà fare luogo, previa corresponsione del conguaglio, alla attribuzione dell’intero bene ai ricorrenti; preliminarmente andrà accertata la buona fede di A.D., con la precisazione che la buona fede non può essere esclusa unicamente dalla circostanza di essere comproprietari di un bene assoggettato pro quota a confisca e che andranno considerati, quali indici, le condizioni delle parti, i rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e la sussistenza di particolari obblighi di diligenza (cfr. l’art. 52, comma 3 codice antimafia).

Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche il relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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