Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29862 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29862 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 26020-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UCCI PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato REPAS
LUNCH SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
GAETA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 119/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 28/03/2012;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che, a seguito di attività di controllo effettuata dalla Guardia
di Finanza di Benevento, emergevano rapporti economico-commerciali
intrattenuti da Pellegrino Ucci con intermediari professionali per gli
anni dal 2005 al 2009;
che gli elementi acquisiti denotavano una elevata capacità contributiva
contrastante con il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2005,
per un totale di C 1.915.000,00 e di import finanziario per un totale di
C 710.808,00, a fronte di dichiarati redditi, relativi all’anno 2005, di
fabbricati per C 831,00 e di lavoro dipendente/pensione per C
26.638,00;
che avverso il consequenziale avviso di accertamento il contribuente
proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Benevento, che lo respingeva;
che la C.T.R. della Campania, con sentenza del 28 marzo 2012, in
accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, annullava
l’avviso di accertamento impugnato, sul rilievo della mancata
instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente e della
ritenuta violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973;
che nei confronti di tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone
ricorso per cassazione, con un motivo, articolato in due censure;
che il contribuente resiste con controricorso;
Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi da 4 a 8,
d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, e dell’art. 22 d.l. n. 78
del 2010, sotto un duplice profilo: 1) per avere la C.T.R. accolto
l’appello del contribuente sulla base dell’erroneo convincimento che
l’Ufficio non avesse attivato il necessario contraddittorio preventivo,
nonostante per l’anno di imposta in questione (2005) tale
adempimento non fosse obbligatorio; 2) per avere la C.T.R. motivato
la decisione con considerazioni del tutto improprie, inerenti la
violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, senza prendere posizione riguardo
all’onere probatorio posto a carico del contribuente;
che il ricorso è fondato;

3

avendo il contribuente posto in essere operazioni di export finanziario

che la statuizione con la quale la C.T.R. ha ritenuto illegittimo l’avviso
di accertamento impugnato, relativo all’anno di imposta 2005, per non
essere stato attivato il contraddittorio preventivo con il contribuente,
confligge con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui,
in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i
endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli
«non armonizzati», non essendo rinvenibile, nella legislazione
nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria,
solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per
l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, 7 0 comma, d.p.r. n. 600
del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, 1° comma, d.l. n.
78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal
periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle
precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del
contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 11283 del 2016);
che del pari censurabile è la sentenza impugnata nella parte in cui la
C.T.R., senza pronunciarsi in merito alla dedotta violazione dell’onere
probatorio posto a carico del contribuente dall’art. 38 d.P.R. n.
600/1973, ha argomentato in merito ai criteri adottati dall’Ufficio con
riguardo al periodo di riferimento per il computo degli incrementi
patrimoniali (2005/2009 anziché 2001/2004);
che, in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione,
la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6/4/2017.

tributi «armonizzati» di un obbligo generale di contraddittorio

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