Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29861 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6591/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.N.A., con l’avv. Giorgio Cassotta nel domicilio

telematico eletto presso il suo studio in Melfi, via Venezia n. 31,

domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CTR per la Basilica n. 6/2/13, depositata

il 22 gennaio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2020

dal Co: Marcello M. Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

uditi per le parti, l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca, nessuno

comparso per la parte privata.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Ufficio riprendeva a tassazione la plusvalenza da cessione di terreni per l’anno di imposta 1996, ritenuti edificabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, provocando il ricorso della parte contribuente che sollevava plurime doglianze nella forma e nella sostanza dell’atto impositivo. Questa Corte di legittimità rimetteva al giudice di merito il giudizio riconoscendo il mancato rispetto dei termini a difesa sulla comunicazione della data di udienza d’appello. Il gravame esitava in senso favorevole al contribuente, motivando sull’assenza di una convenzione urbanistica vigente al momento della vendita dei terreni che, pertanto, dovevano ritenersi come non edificabili.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di doglianza, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza, il P.G. deposita requisitoria scritta in forma di memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 112 c.p.c., nella sostanza affermandosi l’ultrapetizione per non essere stata dedotta dal primo grado la necessità della stipula di una convenzione di lottizzazione quale condizione di edificabilità dei terreni de quibus.

Dall’atto introduttivo, riprodotto ai fini dell’autosufficienza del motivo, segnatamente alla fine del primo capoverso di pag. 3, si legge come la parte contribuente fin da subito abbia contestato l’esistenza di un piano di lottizzazione, nella sua integrità e, quindi, da intendersi anche come assenza della relativa convenzione di lottizzazione che dello strumento urbanistico attuativo integra uno dei due elementi costitutivi.

Il motivo è quindi infondato e non merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, lett. b, ultimo periodo, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 326 del 2006, nella sostanza criticando l’affermazione del giudice di merito che richiede la stipula della convezione urbanistica attuativa per ritenere un terreno edificabile, mentre la norma dispone che l’edificabilità del terreno dipenda da una valida previsione dello strumento generale adottato, pur in assenza di approvazione regionale e, tantomeno, di strumento urbanistico attuativo (convenzionato o meno).

La disposizione citata coordina il profilo tributario con il momento pianificatorio urbanistico, individuando nell’adozione dello strumento generale (PRG), o di una sua variante, il momento in cui il terreno sia ritenuto edificabile.

Peraltro, già in precedenza questa Corte si era attenuta ad un criterio sostanzialistico, per cui la capacità o l’attitudine dei terreni di essere divisi in lotti, anche solo sulle mappe o con atti di frazionamento (c.d. “lottizzazione cartolare”) era indice di capacità edificatoria, non mai ancorandosi l’edificabilità alla stipula di una convezione o al rilascio di un titolo edificatorio.

Diversamente opinando, infatti, starebbe al privato – con la firma della convezione o con la domanda di permesso di costruire – la possibilità di decidere il momento in cui un terreno diventa edificabile, ove invece il legislatore ha inteso questo potere come forma massima della programmazione urbanistica, rimessa ad un procedimento complesso di Comune – Regione, e, del primo, individuandone la competenza nel suo organo più rappresentativo della collettività, stante l’incidenza degli interessi coinvolti. Cfr., ex multis, Cass. V, n. 15584/2016. Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e, non residuando ulteriore accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo; quelle di merito sono compensate al pari di quelle del precedente giudizio di legittimità, in ragione dell’andamento complesso della vicenda processuale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente.

Condanna la parte privata alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Compensa le spese dei precedenti gradi e fasi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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