Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29861 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso l’avvocato MONETTI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE SUMMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

1/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 1 aprile 2008 che ha disposto il rigetto della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, protrattosi nei due gradi di merito per la durata di anni 5 e mesi 3.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia.

1.- violazione della L. n. 89 del 2001 e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

2.- vizio d’omessa e/o insufficiente motivazione.

Il parametro cronologico assunto arbitrariamente a base del computo della ragionevole durata del processo presupposto dalla Corte del merito contrasterebbe con la normativa citata, immotivatamente disapplicata.

Il conclusivo quesito di diritto chiede di affermare se una volta accertato il mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo presupposto pur se non complesso ed in assenza d’abuso del processo, il ricorrente abbia diritto all’equa riparazione secondo i parametri europei.

Il motivo è infondato nella parte in cui deduce l’arbitraria applicazione di uno standard di riferimento asseritamente contrario a quello invocato, al quale invece la Corte del merito si è adeguata avendo riscontrato che la tempistica processuale della vicenda si è articolata nei due gradi di merito in un arco di 5 anni e tre mesi, sostanzialmente conforme al termine di durata ragionevole del processo civile, applicabile al giudizio considerato svoltosi secondo il rito del lavoro, avuto riguardo alle sue difficoltà. Per altro verso è inammissibile in quanto espone censura generica che non confuta con la necessaria specificità il ravvisato grado di difficoltà della trattazione del giudizio presupposto, nè si correla all’effettiva scansione del processo iche non riferisce con la necessaria specificità. Tale astrattezza e genericità si riverbera sul quesito di diritto, formulato in senso meramente tautologico. L’esaustività del tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata rende conto dell’infondatezza della denuncia del vizio motivazionale dedotta con l’altro motivo.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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