Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29861 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25900-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 567/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da G.L., dipendente della Lido Azzurro s.r.l., contro ravviso di accertamento con il quale, a seguito di indagini bancarie, veniva rettificato il reddito del contribuente relativo all’anno d’imposta 2009. Riteneva la CTR che la mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sottoscritto dal contribuente, integrasse insanabile difetto di motivazione detratto impositivo per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 3/18 settembre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la CTR, incorrendo in vizio di extrapetizione, ritenuto invalido ravviso di accertamento impugnato per mancata allegazione del p.v.c. elevato nei confronti di G.L. (e allo stesso notificato), pur avendo il contribuente con il ricorso di primo grado fatto valere l’invalidità dell’atto per mancata allegazione del p.v.c. redatto nei confronti della società.

La censura è fondata.

La CTP di Genova ha annullato l’avviso di accertamento impugnato per la mancata allegazione del p.v.c. relativo alla società Lido Azzurro, di cui G.L. era dipendente.

La CTR, con la decisione in esame, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando la mancata allegazione all’atto impugnato del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sottoscritto dal contribuente.

Orbene, la CTR, fondando la propria decisione sull’invalidità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del p.v.c. redatto nei confronti del contribuente, ha illegittimamente esteso la propria cognizione ad un motivo di invalidità che non ha costituito oggetto del giudizio di primo grado, incorrendo in tal modo nel denunciato vizio di extrapetizione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, concernente la contestata necessità di allegazione all’atto impugnato del p.v.c. notificato al contribuente, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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