Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29861 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29861 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 25442-2012 proposto da:
MANCUSO GIORGIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio
dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MATTEO CICERO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

controricorrente

109/2010
MESSINA,

della

depositata

Data pubblicazione: 13/12/2017

1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che, a seguito di verifica fiscale svolta presso la «Autoscuola
F.11i Maio snc», la Guardia di Finanza di Milazzo accertava che la
suddetta società aveva ricevuto, nell’anno 1999, prestazioni di
servizio per lire 3.750.000 da parte di Giorgio Claudio Mancuso; poiché
quest’ultimo non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il
periodo d’imposta 1999, la Guardia di Finanza procedeva ad
attività di imbiancatura di edifici e piccoli lavori di falegnameria in
maniera continuativa per gli anni dal 1998 al 2002;
che, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di
accertamento per l’anno di imposta 2000, con il quale recuperava a
tassazione il reddito accertato in via induttiva;
che avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso
dinanzi alla C.T.P. di Messina, che lo accoglieva;
che la pronuncia di primo grado veniva riformata dalla C.T.R. della
Sicilia, sezione staccata di Messina, che, con sentenza n 109/27/10,
riteneva legittimo l’avviso di accertamento impugnato;
che nei confronti di detta pronuncia il contribuente propone ricorso per
cassazione, sulla base di due motivi;
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce l’esistenza di
un giudicato esterno formatosi in relazione all’avviso di accertamento
emesso sulla base del medesimo P.V.C., per l’anno di imposta 2002,
costituito dalla sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente,
resa dalla C.T.P. di Messina 1’8.7.2010, non impugnata dall’Ufficio;
che il motivo è infondato, alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte, secondo cui l’effetto vincolante del giudicato esterno, in
relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano
in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o
pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende
più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la
qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è
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accertamento induttivo ritenendo che il contribuente avesse esercitato

esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie
«tendenzialmente permanenti» in quanto suscettibili di variazione
annuale (Cass. n. 4832 del 2015);
che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 nonché omessa e/o insufficiente
motivazione della sentenza impugnata, la cui motivazione,
che il motivo è fondato;
che la C.T.R. ha così testualmente motivato: «Nel merito la
Commissione osserva che nell’ambito degli indizi rilevati nella
documentazione extracontabile si trovano i giusti motivi per avviare
una ricostruzione induttiva dei redditi. Questa attività risulta
correttamente eseguita nel metodo e pertanto i risultati raggiunti
debbono essere accettati e considerati legittimi»;
che siffatta motivazione si palesa del tutto generica ed incongrua,
avendo il giudice di merito omesso di indicare gli elementi, in relazione
alla fattispecie concreta, dai quali ha tratto il proprio convincimento,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del suo ragionamento;
che, in conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e
rigettato il primo;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina,
in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio;
P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R.
della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6/4/2017.

estremamente succinta, si palesava sostanzialmente inintellegibile;

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