Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29860 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 30/12/2020), n.29860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 28607/2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dati Avvocatura Generale

dello stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente-

Santa Rita Servizi s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti

Alessandro Giovannini e Stefano Di Meo elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Pisanelli n. 2;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 93/23/13 depositata li 16/07/2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal

Consigliere aott. Catena Pancloiti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

venerale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

Udito per la difesa erariale l’avv. Giulio Bacosi e per la società

l’avv. Stefano Di Meo;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 93/23/13 depositata il 16 luglio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica alla società “Santa Rita servizi s.r.l.”, in data (OMISSIS), dell’avviso di accertamento, con cui l’Ufficio da dedotto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), un maggior reddito d’impresa per l’anno 2006, di Euro 199.845,00 rispetto a quello dichiarato di Euro 65.949, oltre a maggior importi per IRAP e IVA.

La società opponeva l’atto impositivo alla CTP di Livorno che respingeva il ricorso. L’appello della società veniva parzialmente accolto dalla CTR della Toscana, con la decisione, impugnata dall’Ufficio con il ricorso in esame, basato si di un unico motivo per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non ha resistito la società con controricorso, depositando istanza ex art. 377 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione impugnata in quanto “non adeguatamente motivata, non valorizzando ovvero utilizzando in modo illogico alcuni elementi che erano stati correttamente valutati sia dall’Amministrazione finanziaria che dalla CTP”.

L’Ufficio ricorrente, ha, in sostanza, lamentato che il Giudice regionale non avesse valutato in modo sufficiente gli elementi fattuali in base ai quali l’accertamento era stato elaborato dai verificatori.

Ne deriva che la formulazione del ricorso non è aderente allo schema come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), che non consente una censura delle difformi valutazioni operate dal giudice d’appello sulle circostanze dedotte dal ricorrente e da questi ritenute non sufficientemente appezzate e motivate. Consente invece di censurare l’omesso esame di fatti intesi in senso storico/naturalistico, risultanti dagli atti processuali che, se esaminati, per la loro particolare incidenza sulla dinamica ricostruttiva della controversia, avrebbero certamente dato luogo ad un giudizio diverso da quello maturato dal giudicante, rendendolo logicamente insostenibile. (Sez. 6 – 5, 04/10/2017, n. 23238).

Il motivo dedotto per come è formulato non è conforme alla fattispecie invocata e il ricorso va, pertanto, ritenuto inammissibile.

Nulla va determinato sulle spese non avendo svolto la contribuente intimata alcuna attività defensionale.

Non ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo da parte dell’Amministrazione ricorrente, posto che, come pure affermato da questa Corte, “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (Sez. 6 – L, 29/01/2016, n. 1778).

La decisione testè richiamata riflette il “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sè stesso, con la conseguenza che l’obbligazione non sorge” (SS.UU.,8/5/2014, n. 9938).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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