Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29860 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.M. (cod.fisc. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO LA LOGGIA 33, presso l’avvocato FOLGARELLI
SANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI LORETO PAOLO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA
DORIA, 67, presso l’avvocato MOROSINI MAURIZIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ORIOLI PATRIZIA giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il
24/10/2008 n. 318/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio tra D.M. e B.L., la Corte d’Appello di Ancona, con provvedimento del 22-24 ottobre 2008, riformava il provvedimento del Tribunale di Pesaro in data 15-19 maggio 2008, riducendo l’importo dell’assegno, in favore della D., in Euro 300,00 mensili.
Ricorre per cassazione la D., sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, il B..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la D. lamenta violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., in quanto il reclamo al provvedimento di primo grado è stato notificato alla parte personalmente, e non al Procuratore costituito.
Il motivo è fondato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c., la notificazione si effettua presso il Procuratore costituito. Essa è stata invece effettuata presso la residenza anagrafica della parte, che non si è costituita nel giudizio di reclamo.
Va pertanto dichiarata la nullità della notifica e, conseguentemente, cassato il decreto impugnato, l’inammissibilità del reclamo.
Il secondo motivo, relativo al regime delle spese, è assorbito, ma le spese stesse vanno rideterminate. Nel primo grado tuttavia la compensazione pare giustificata dalla determinazione dell’assegno divorzile, in misura assai inferiore rispetto a quanto richiesto.
Nulla sulle spese, per il giudizio di reclamo, non essendosi costituita la D..
Le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa il provvedimento impugnato; dichiara inammissibile il reclamo;
condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011