Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29860 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA-

sul ricorso 25616-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3165/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 1 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.A. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e dal giudice di appello ritenuto al medesimo spettante sulla base dell’orientamento espresso dal giudice di legittimità.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 107 e 108, nonchè del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 fina/. Censura la sentenza impugnata per avere la CTR errato nel riconoscere al contribuente il diritto al rimborso delle imposte pur in presenza di attività di impresa.

Preliminarmente, rileva la Corte che non risulta prodotta in atti prova della rituale notifica del ricorso per cassazione al contribuente.

Il ricorso, infatti, è stato inviato a mezzo del servizio postale, ma non vi è in atti l’avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento del procedimento di notificazione.

Trova quindi, nella specie, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva, non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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