Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2986 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

La Dispensa di Ferrari Antonio e C. s.n.c. in liquidazione, in

persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla

via Cosseria 2, presso lo studio dell’avv. G. Placidi, rapp.ta e

difesa dall’avv. Brighenti Fausta;

— controricorrente –

Per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia e Romagna n.

61/2007/17^, depositata il 19/9/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da La Dispensa di Ferrari Antonio e C. s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione della CTR dell’Emilia e Romagna, di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Modena n. 154/01/05, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF 1999. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

La mancata partecipazione dei soci al giudizio di merito comporta la cassazione della sentenza impugnata – (restando peraltro in cio’ travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., alla C.T.P. di Modena affinche’ decida la controversia previa integrazione del contraddittorio. I diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Modena compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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