Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2986 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2986 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26612-2016 proposto da:
SORBERA NIARIA( ;RAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MARFIDIO VICINO 5, presso Io studio dell’avvocato
FRANCO MERLINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARNIELO NITUU_D;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO STAI’ SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARMELA SCIACCA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 212/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 26612 sez. MI – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.n.26612/2016
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 26/4/2016, la Corte d’appello di Messina, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il capo di condanna di
Sorbera Mariagrazia agli interessi legali sulla somma di euro 7.229,87 dal

della revocatoria ex art.67, comma 1, n. 1 legge fall. nei confronti dell’atto di
vendita del 21/12/1994 di due immobili siti in Gioiosa Marea, via Skino.
Ricorre sulla base di tre mezzi Maria Grazia Sorbera.
Si difende con controricorso il Fallimento.
Considerato che:
Il primo motivo, col quale la ricorrente reitera l’eccezione di nullità della
domanda per indeterminatezza dell’oggetto, è inammissibile, non riportando la
parte neppure gli specifici passaggi dell’atto di citazione del Mlimento della cui
genericità si duole, né prendendo posizione nei confronti dei rilievi che sul
punto ha svolto la Corte d’appello. La Corte territoriale ha infatti ritenuto
costituire mero errore materiale l’indicazione nella parte narrativa della
citazione introduttiva dell’atto revocando come intervenuto tra la Siaf ed i
coniugi Sorbera-Raffone, e dei dati catastali di uno solo dei due beni
compravenduti, visto che chiaramente oggetto della domanda era l’atto di
vendita dei due vani scantinati, tra Siaf e Maria Grazia Sorbera, in notaio Natoli
del 21/12/1994, rep.n. 8703, racc.n.3566, registrato in Patti, il 10/1/1995, al
n. 76.
Anche il secondo ed il terzo mezzo sono inammissibili.
Il secondo mezzo, col quale la parte si duole della ritenuta sussistenza del
requisito soggettivo, si sostanzia in una mera richiesta di rivalutazione del
fatto, con riferimento errato anche al riparto dell’onere della prova, con
censure all’operato del CTU ed al metodo seguito, censure già portate
all’attenzione della Corte del merito e da questa valutate e respinte
motivatamente.
Il terzo mezzo, relativo alla condanna alle spese, si sostanzia nell’errato

28/4/98 e nel resto ha confermato la pronuncia del Tribunale, di accoglimento

riferimento all’onere della prova del

consilium fraudis, in tesi in capo al

Fallimento, mentre nel caso è stata fatta valere ed accolta la domanda
revocatoria ex art. 67, comma1, n.1, per la quale vige la presunzione di
conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto, che è quindi onerato
di provare di non sapere dello stato di insolvenza della sua controparte alla
data dell’atto.
Il ricorso è pertanto inammissibile.

P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in euro 1800,00, oltre euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie
ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
• sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017
Il Presidente

Il Funzionario GiucFzirio
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Le spese seguono la soccombenza.

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