Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2986 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 2986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12768-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO

MORRICO e ROBERTO ROMEI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO MANGINO, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 899/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte, decidendo in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., letta la memoria depositata dalla parte intimata;

2. ritenuto che del ricorso all’esame si appalesa opportuna la trattazione in pubblica udienza innanzi alla quarta Sezione della Corte, anche per l’eventuale trattazione con il ricorso, contrassegnato dal numero del ruolo generale 11298/2014, inviato alla medesima Sezione all’esito dell’adunanza camerale del 12 maggio 2016;

3. rilevato che sulla questione all’esame – la tutela risarcitoria del lavoratore, in caso di nullità di una cessione di ramo d’azienda, nel caso in cui lavoratore e impresa cessionaria abbiano concluso un accordo transattivo ed il lavoratore abbia accettato la collocazione in mobilità – si ritiene necessaria la pronuncia della Sezione quarta, con trattazione in pubblica udienza, in continuità o meno con le precedenti decisioni di questa Corte, sentenze nn. 6755 e 9803 del 2015, che hanno escluso la tutela risarcitoria del danno per avere il lavoratore, con la volontaria accettazione dell’indennità di mobilità, posto fine ad ogni rapporto lavorativo.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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