Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29859 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso l’avvocato POMPA VINCENZO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso l’avvocato

UBALDI PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3832/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato POMPA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato UBALDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di separazione giudiziale tra M.M. R. e D.F.V., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 1 ottobre 2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 12 marzo 2004, disponeva assegno di mantenimento a favore della moglie.

Ricorre per cassazione il D.F., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, relativi a violazione di legge, costituiti da un interrogativo circolare, del tutto carente di riferimenti alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. n 28536 del 2008): si chiede se vi sia stata violazione dell’art. 156 c.c., ove il Giudice non abbia considerato in capo al coniuge beneficiario gli obblighi di cui agli artt. 147 e 155 c.c., ovvero venga a determinarsi una parità economica tra i coniugi, per il contributo in favore della prole;

nonchè per assenza della sintesi, omologa ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008): ci si limita ad affermare che l’omessa ovvero illogica considerazione degli elementi fattuali, oggetto del motivo, conducono a motivazione illogica, senza riferimento alcuno al fatto controverso e alla sua rilevanza per la decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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