Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29858 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1953/2020 proposto da:

N.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO, N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1450/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/07/2019 R.G.N. 710/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da N.M.N., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado di reiezione delle sue domande di protezione sussidiaria e umanitaria;

2. preliminarmente esclusa la necessità della personale audizione del ricorrente, sentito dalla Commissione territoriale davanti alla quale aveva chiarito le ragioni della fuga dal proprio Paese (per esser stato falsamente denunciato di omicidio e traffico d’armi dal capo del villaggio dopo il rifiuto di aderire al partito (OMISSIS), pure evidenziando la carica di segretario del (OMISSIS) del proprio padre: avendo egli semplicemente assistito ad una rissa cui era seguita la morte di un uomo ed essere stato solo indirettamente coinvolto nella vicenda del traffico d’armi, poichè i trafficanti si erano nascosti per qualche ora a casa sua, lasciandovi una pistola), essa non ne riteneva credibili le dichiarazioni, sulla base dei criteri prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per essere poco circostanziate nè sufficientemente spiegate;

3. nel merito, la Corte calabrese, in esito a puntuale disamina dei rispettivi requisiti, negava la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e così pure di protezione sussidiaria e umanitaria, avuto anche riguardo all’inesistenza in Bangladesh di una situazione di instabilità tale da costituire un rischio per la vita per la sola presenza ivi;

4. con atto notificato il 30 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8 e segg. e nullità della sentenza, per la mancata audizione del richiedente, obbligatoria in difetto di disponibilità della videoregistrazione, essendosi la Corte territoriale limitata a prendere atto delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione, neppure valutando le condizioni di pericolo oggettivo del Paese di provenienza sulla sola base della non credibilità del suo racconto e quindi non accertabile la condizione soggettiva, nè esercitando i propri poteri officiosi (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. giova premettere che l’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti sussiste in mancanza della videoregistrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27182; Cass. 7 novembre 2018, n. 28424; Cass. 11 dicembre 2018, n. 32029; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3023; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148), anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32073); ma non anche di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584);

3.1. il motivo peraltro difetta di specificità, posto che prospetta una questione non trattata dalla sentenza impugnata, non avendo il ricorrente indicato (come tenuto, a pena di inammissibilità della censura: Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694) in quale atto del giudizio di appello l’avrebbe dedotta, tanto meno trascrivendo, come suo onere almeno per le parti d’interesse, la sequenza degli atti interessati (ordinanza del Tribunale, appello del Ministero, comparsa di costituzione dell’appellato richiedente);

4. il ricorrente deduce poi violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 10,13,27 e vizio motivo, per non corretto esame delle dichiarazioni del ricorrente, in fuga dal proprio Paese (non già per ragioni economiche, ma) per l’esposizione al rischio di essere ingiustamente processato per omicidio e traffico d’armi senza la garanzia di un giusto processo e inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria in merito alla situazione reale del Paese di provenienza (secondo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in riferimento alla mancanza della condizione di vulnerabilità del richiedente, senza comparazione tra la condizione socio-economica del Paese di provenienza e quella conseguente alla sua integrazione in Italia (terzo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 10 Cost. e vizio di motivazione, per omesso esame delle condizioni personali per il riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce della grave compromissione dei diritti fondamentali in Bangladesh (Powerty & Equity Brief, South Asia – Bangladesh di aprile 2019 del World Bank Group) e carenza di comparazione tra la condizione socio-economica del Paese di provenienza e quella conseguente alla sua integrazione in Italia (quarto motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

6. la Corte territoriale ha violato l’obbligo di cooperazione istruttoria, che si impone, tra l’altro in modo più esteso nel giudizio di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo ad oggetto l’accertamento all’attualità della situazione oggettiva del paese d’origine e, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero, autonomo nella verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine (Cass. 30 luglio 2015, n. 15202; Cass. 8 luglio 2020, n. 14350; Cass. 15 settembre 2020, n. 19224), non potendo certamente il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

6.1. ed infatti, essa non ha svolto un adeguato accertamento in ordine all’effettiva situazione di conflittualità interna del Bangladesh, esclusa in esito ad una generica rappresentazione (come illustrata dall’ultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 11 della sentenza), sulla base di fonti neppure specificamente indicate e risalenti, nonostante proprio in ordine ad essa questa Corte abbia ritenuto dovere del giudice verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal richiedente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese, sulla scorta di un accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075), secondo un consolidato indirizzo per il quale le fonti di informazioni devono essere attendibili, puntualmente indicate e aggiornate a tale momento (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819): non potendo pertanto il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230); avendo la censura dato atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, contenendo precisi richiami, anche testuali, a fonti alternative più aggiornate (anche in riferimento alla condizione di compromissione dei diritti umani fondamentali a pgg. 18 e 19 del ricorso), in modo da consentire alla Corte di cassazione l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728);

6.2. nè tanto meno la Corte territoriale ha acquisito, come invece avrebbe dovuto, informazioni (non avendo dato credito al racconto del richiedente di esposizione al rischio, in caso di rimpatrio, di essere ingiustamente processato per omicidio e traffico d’armi, senza la garanzia di un giusto processo) relative al grado di indipendenza del sistema giudiziario e di polizia in Bangaldesh (Cass. 25 agosto 2020, n. 17755);

7. pertanto i motivi secondo, terzo e quarto di ricorso devono essere accolti, con inammissibilità del primo, cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i motivi dal secondo al quarto, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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