Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29858 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 29/12/2011), n.29858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TETI LAURA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria civile della corte di cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati DI DOMIZIO SILVIO, SPINOZZI SONIA, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 19 giugno 2008, rigettava l’appello proposto da F.C. nei confronti di C.V., avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 23 ottobre 2006, in punto addebito della separazione, assegnazione della casa coniugale, assegno mensile per moglie e figlie.

Ricorre per cassazione la F.. Resiste, con controricorso, il C..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, nonchè per inadeguatezza del quesito di diritto, relativo al motivo terzo, del tutto generico e privo di riferimenti alla fattispecie concreta (a riguardo, Cass. n 28536 del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanno la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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