Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29858 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25316-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUPI

ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 293/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 22 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.A. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2009. Osservava la CTR che l’atto di appello, pur tempestivamente notificato all’Agenzia delle entrate, non era stato depositato presso la segreteria della commissione tributaria nel termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, per la costituzione in giudizio dell’appellante, termine che decorreva dalla data di spedizione del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e non dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 23 luglio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, per avere la CTR ritenuto che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante decorresse dalla data di spedizione del plico raccomandato e non da dalla data in cui il plico era stato ricevuto dal destinatario.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass., Sez. U., nn. 13452 e 13453 del 2017).

Nella specie, l’atto di appello è stato spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 9 gennaio 2017, ricevuto dall’Agenzia delle entrate il 12 gennaio 2017 e depositato presso la segreteria della CTR il 9 febbraio 2017. Ne consegue che l’appellante si è costituito tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso in appello.

La decisione impugnata, nel far decorre dalla data della spedizione del ricorso il termine per la costituzione dell’appellante, si è posta in contrasto con l’orientamento espresso dalla Sezioni Unite e va dunque cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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