Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29858 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29858 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 13477-2012 proposto da:
FIORILLO MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
2017
455

In persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

avverso

la

sentenza

n.

controricorrente

564/2011

della

Data pubblicazione: 13/12/2017

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di SALERNO,

depositata il

24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che Matteo Fiorillo ricorre per cassazione, sulla base di due
motivi, avverso la sentenza, depositata il 24 novembre 2011, con la
quale la C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha
confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso
proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza, formulata in data 25 marzo 2009, con la quale il Fiorillo
al 30/6/1998 dal Centro Amministrativo dell’Esercito, con sede in
Roma, e da111/7/1988 ad oggi dall’INPDAP di Salerno sul trattamento
pensionistico privilegiato» corrisposto al contribuente;
che il giudice di appello osservava che «la richiesta di rimborso di tutte
le ritenute operate dal 22.09.1990 al 30.06.1998 riflettono periodi che
devono essere considerati prescritti ai sensi e per gli effetti dell’art.
2946 c.c. essendo trascorsi dieci anni dalla loro esistenza» e che «alla
luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte occorre
rilevare che le pensioni privilegiate ordinarie non posso considerarsi
esenti da imposizione fiscale diretta perché non assimilabili alle
pensioni di guerra»;
che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che con il primo motivo il ricorrente, deducendo con un
unico mezzo violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ.
nonché vizio di motivazione, sostiene che la C.T.R. abbia dichiarato la
prescrizione del diritto al rimborso anche per il periodo successivo al
30 giugno 2008, omettendo di argomentare sul punto, senza
considerare che nell’istanza, presentata il 25 marzo 2009, era stato
chiesto il rimborso anche per il periodo successivo al 30 giugno 2008;
che con il secondo motivo il contribuente, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 46 (ora 49) t.u.i.r., 34 d.P.R. n. 601/1973 e
67 d.P.R. n. 1092/1973), censura la sentenza impugnata per avere
ritenuto che le pensioni privilegiate non fossero esenti da imposizione
fiscale in quanto non assimilabili alle pensioni di guerra;
che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
3

aveva chiesto il rimborso di «tutte le ritenute operate dal 22/9/1990

che, invero, premesso che la C.T.R. si è limitata a rilevare l’intervenuta
prescrizione per le ritenute operate sino al 30 giugno 2008 e non oltre,
la sentenza impugnata non merita censura, in quanto essa si pone in
linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «Le
pensioni privilegiate ordinarie sono soggette per l’intero ammontare
all’irpef, ai sensi dell’art. 46, 2 0 comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n.
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917), in mancanza di espressa previsione
di deroga (disposta, invece, per le pensioni di guerra dall’art. 34 d.p.r.
29 settembre 1973 n. 601) al principio dell’assoggettabilità ad
imposizione delle pensioni; né assume alcun rilievo in contrario la
considerazione dell’eventuale componente risarcitoria della pensione
privilegiata ordinaria, in quanto, da un lato, resta ferma la sua natura
reddituale, di retribuzione differita, e, dall’altro, il carattere risarcitorio
di un emolumento non può comportarne l’automatica esenzione dalla
imposizione tributaria, in difetto di una espressa disposizione di legge
in tal senso» (Cass. n. 17896 del 2002; nello stesso senso Cass. n.
595 del 2006; n. 11578 del 2006; n. 26843 del 2009). Inoltre,
secondo Cass. n. 28735 del 2005 «L’intero ammontare, ivi compreso
il c.d. aumento del decimo previsto dall’art. 67 d.p.r. n. 1092 del 1973,
delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale
diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall’art.
34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, non potendosi assimilare – in
ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni
di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare
di leva (sentenza n. 387 del 1989 della corte costituzionale); né
assume alcun rilievo in contrario la considerazione dell’eventuale
componente risarcitoria degli emolumenti, in quanto ne resta ferma la
natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro»;
che, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere
rigettato;
che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
4

597 (e, a partire dal 1 0 gennaio 1988, ai sensi dell’art. 46, 2 0 comma,

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle
entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1.500,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 6/4/2017.

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