Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29857 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 18/11/2019), n.29857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17515-2018 proposto da:

IMMOBILIARE RIVIERA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263,

presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO MATTIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TADDEO LUIGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio legale

LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI FABIO MARIA,

AMORETTI MARIA ANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10377/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 7 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il ricorso proposto dall’Immobiliare Riviera s.r.l. contro l’avviso di rettifica IMU 2013 emesso dal Comune di Napoli, impugnato dalla società contribuente per difetto di motivazione e per inesistenza del presupposto impositivo. La CTR così testualmente motivava: “L’appello è infondato. Infatti la pronuncia di prime cure ben dà conto delle ragioni di fatto e di diritto per le quali non poteva essere accolto il ricorso della s.r.l. Immobiliare Riviera, la quale dunque vi oppone censure del tutto pretestuose”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4 giugno 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, non potendosi ravvisare, nella fattispecie, un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che il ricorso, che non involge all’evidenza il merito della causa, è stato proposto per violazione di legge e non per vizio motivazionale.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha osservato che “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. n. 22022 del 2017). Analogamente, si è affermato che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 15884 del 2017).

In detto vizio di motivazione per relationem meramente apparente incorre, certamente, la decisione della CTR, che, a fronte dei motivi di gravame articolati dalla società contribuente, riportati in ricorso, si è limitata ad affermare che la decisione di primo grado dava ben conto delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato alla reiezione del ricorso introduttivo, ritenendo consequenzialmente, in modo del tutto apodittico, pretestuose le censure formulate dalla società contribuente nei confronti della sentenza impugnata.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 14.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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