Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29857 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 29857 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 22332-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNEP UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI CORTE
DI APPELLO DI ROMA in persona del Dirigente
responsabile pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo

Data pubblicazione: 13/12/2017

rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 123/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GRECO;
2)udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
3)udito per il controricorrente l’Avvocato STEFANINI
per delega dell’Avvocato TAVERNA che ha chiesto il
rigetto;
1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 07/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con
un motivo nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha
confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con il
quale veniva contestata all’UNEP, Ufficio Notificazioni
Esecuzioni e Protesti presso la Corte d’appello di Roma omessa
effettuazione di ritenute alla fonte su redditi da lavoro

La verifica effettuata nel 1998 aveva infatti evidenziato
che nel 1997, in violazione dell’art. 48, coma 4, del tuir la
contribuente aveva omesso di assoggettare a ritenuta le indennità
di trasferta percepite, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229, dai propri collaboratori ed assistenti
per gli atti fuori dall’edificio dove aveva sede l’Ufficio.
La Commissione regionale ha disatteso il gravame
dell’ufficio, confermando l’annullamento dell’atto.
L’UNEP resiste con controricorso illustrato con successiva
memoria.
RAGICNI DEILA, DECISICNE

Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione dell’art. 48, comma 4, del tuir, dell’art. 3
del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e degli artt. 122, 154 e 155
del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, assume che la prima
disposizione in rubrica, nel testo in vigore per gli anni dal
1995 al 1997 debba essere interpretato nel senso che l’indennità
di trasferta, prevista per gli ufficiali giudiziari dall’art. 133
del d.P.R. n. 1229 del 1959 per gli atti compiuti fuori
dall’edificio ove ha sede l’ufficio, non costituisce un mero
rimborso spese, rra ha natura retributiva, e di conseguenza
sarebbe illegittima, per la violazione delle norme in rubrica, la
sentenza impugnata, la quale ha annullato un avviso di
contestazione sanzioni emesso nei confronti di esso contribuente
a seguito dell’omessa effettuazione delle ritenute alla fonte
sulle indennità dette, ritenendo illegittimamente che la non
imponibilità sia dimostrata dalla sola circostanza che con l’art.
3 del d.lgs. n. 314 del 1997 i medesimi proventi siano stati
assoggettati ad IRPEF nella misura del 50%.

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dipendente ed assimilati nel 1997.

Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha da tempo (Cass. n. 5078 del 2004) avuto
modo di pronunciarsi sulla natura retributiva dell’indennità di
trasferta degli ufficiali giudiziari.
In un giudizio tra le medesime parti e relativo agli stessi
anni Cass. n. 25681 del 2008 (in motivazione) ha chiarito cone
“l’indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali
giudiziari dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, per

costituisce un mero rimborso spese, ma ha natura retributiva,
come si evince dal fatto che il suo importo è determinato
indipendentemente dalla distanza percorsa; dalla previsione di
una maggiorazione in caso di richieste urgenti, da quella di più
indennità nel caso in cui l’ufficiale giudiziario compia, nella
stessa località e con lo stesso viaggio, più atti del suo
ufficio, ma nell’interesse di persone diverse, nonché
dall’assoggettamento di tale emolumento ad una tassa del 10 per
cento, assolutamente inconcepibile in riferimento ad un puro e
semplice rimborso spese. Essa dev’essere pertanto inquadrata tra
le indennità di trasferta che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 48 (nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 413, non applicabile
ratione temporis),

concorrono a formare il reddito imponibile,

nei limiti indicati dalla medesima disposizione (cfr. anche Cass.
sentenze n. 7800 del 03/04/2006, n. 5078 del 12/03/2004, n. 15921
del 2001). Ovviamente tale imponibilità attiene solamente alla
parte eccedente un determinato importo, da considerarsi rimborso
spese, comprese quelle di viaggio, purché risultanti da documenti
rilasciati dal vettore (v. pure Cass. n. 6293 del 2000, n. 14674
del 1999). In ordine, poi, alla questione relativa alla pretesa
doppia imposizione, concernente la tassa del dieci per cento
dovuta dagli ufficiali giudiziari sull’indennità di trasferta, ai
sensi del cit. D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 154, coma 1, (come
sostituito dalla L.15 gennaio 1991, n. 14, art. 10), va osservato
che la stessa integra – cone risulta dalle modalità della sua
corresponsione, tipiche dell’imposizione indiretta – una vera e
propria tassa su singoli atti compiuti dall’ufficiale
giudiziario, e non già un’imposta diretta (a titolo di acconto ai

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gli atti compiuti fuori dell’edificio ove ha sede l’ufficio, non

fini dell’IRPEF), senza che possa rilevare, in contrario, la
qualificazione di acconto data a detta tassa dalla L. 21 novembre
2000, n. 342, art. 35, il quale non ha natura
interpretativa, e va inteso nel quadro delle sue finalità di
definizione agevolata delle posizioni tributarie pendenti – e
senza che, d’altra parte, sia configurabile alcuna violazione del
divieto di doppia imposizione, ne’ del principio di capacità
contributiva di cui all’art. 53 Cost., (cfr. anche Cass. sentenze

L’assunto della sentenza impugnata, secondo cui il sesto
comma dell’art. 48 del tuir, nel testo introdotto, con effetto
dal 1998, dal d. lgs. 2 settembre 1997, n. 314, testo secondo il
quale le indennità di cui all’art. 133 del d.P.R. n. 1229 del
1959 concorrono a formare il reddito nella misura del 50% (“il
legislatore, quando ha voluto modificare la speciale tassazione
della indennità in questione, ne ha fatto esplicito riferimento,
cone nel d.lgs. n. 314 del 1997, che ha determinato nel 50% la
quota che concorre alla formazione del reddito”), non può essere
condiviso, cone questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. n. 5078
del 2004, in motivazione):
“in materia di indennità di trasferta prevista per gli
ufficiali giudiziari dall’art. 133 primo coma DPR 1229/1959, in
relazione agli atti compiuti fuori dell’edificio ove l’Ufficio ha
sede, questa Corte ha già avuto modo di affermarne la natura di
retribuzione dell’attività svolta e non di puro e semplice
rimborso spese, per via della sua connotazione di compenso
omnicomprensivo

(ex pluriuds,

Cass.15921/2001; Cass.6293/2000;

Cass.14674/1999), conseguentemente affermandone la
assoggettabilità ad irpef ai sensi e nei limiti stabiliti
dall’art. 48 coma quarto DPR 917/1986, nel testo – anche qui
applicabile

ratione temporis

anteriore alle neolitiche

introdotte dall’art. 3 D. lgs.vo 314/1997, con effetto
dall’1.1.1998. In proposito è stato opportunamente sottolineato
(Cass. 14674/1999) il richiamo al diverso e più favorevole
trattamento tributario dell’indennità stessa introdotto dal D.
Lgs.vo 314/1997 appare del tutto in linea con il dichiarato
intento agevolativo, che trova ulteriore manifestazione nella
prevista non debenza di interessi e sanzioni sulle relative

4

n. 5078 del 12/03/2004, n. 15921 del 2001)”.

imposte. Pertanto, non essendo stato attribuito un generale
effetto retroattivo a tale fonte normativa (D. Lgs.vo 314/1997),
conseguentemente il trattamento dell’indennità in questione per
gli anni dal 1990 al 1994, oggetto della controversia in esame,
deve essere desunto dal (solo) disposto dell’art. 48 DPR
917/1986, da interpretarsi nel senso

di

ricomprendervi anche

l’indennità stessa, per le ragioni prima esposte ” .
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con
il rigetto del ricorso introduttivo dell’UNEP.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano cone in dispositivo, mentre le spese per i gradi di
merito vanno compensati fra le parti in considerazione della
natura della questione.
P. Q.M.
T2

Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata

e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
dell’UNEP.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 7.000, oltre alle spese
prenotate a debito, e dichiara compensate fra le parti le spese
per i gradi di merito.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2017
Il consigliere estensore

impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori

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