Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29856 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 05/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15198-2015 proposto da:

E.M., D.S., D.F.,

D.E., D.M., D’.EM., quali eredi

legittimi ed aventi causa del signor D.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2002 D.N. conveniva davanti al Tribunale di Salerno il Ministero della Salute per ottenerne il risarcimento dei danni derivatigli dalla contrazione di una epatite HCV mediante siero antitetanico ricevuto nel (OMISSIS). Il Ministero si costituiva, resistendo. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 23 ottobre 2007.

Il D. proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 28 aprile 2014, accoglieva la domanda ritenendo responsabile il Ministero, che condannava a risarcire il danno non patrimoniale nella misura di Euro 128.571, previa detrazione dell’indennità di cui alla L. n. 210 del 1992 che era stata riconosciuta all’appellante.

Essendo il D. deceduto il 29 ottobre 2014, hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi, i suoi eredi, E.M. nonchè S., F., E., M. ed D.E..

Si è difeso con controricorso il Ministero della Salute. I ricorrenti hanno depositato memoria e il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Ritenuto che:

1.1 Premesso incidenter che sia nella sentenza impugnata sia nel ricorso il danno non patrimoniale non viene prospettato in conformità alla corretta impostazione fornita da questa Suprema Corte (v. Cass. sez. 3, 17 gennaio 2018 n. 901 e Cass. sez. 3, ord. 27 marzo 2018 n. 7513), si rileva che il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c.

Lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello ha detratto l’indennità, senza precisare se d’ufficio o a seguito di eccezione. Comunque la detrazione si fonderebbe sulla lettera del 5 febbraio 2001, prodotta dal D., con cui sarebbe stato comunicato a quest’ultimo il riconoscimento dell’indennità annua di Lire 12.908.470, lettera che peraltro non proverebbe l’effettiva erogazione e quindi il suo concreto ammontare ai fini dello scomputo. Sarebbero pertanto violate le norme indicate in rubrica, e soprattutto l’art. 115 c.p.c. quanto al divieto dell’uso di scienza privata.

1.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c.

Il giudice d’appello si è avvalso soltanto della lettera di cui al precedente motivo, laddove per effettuare una compensatio lucri cum damno sarebbe stata necessaria la prova del pagamento e del quantum dell’indennizzo.

1.3 I due motivi, considerato il loro contenuto, meritano evidentemente un vaglio congiunto.

Laddove – nella prima parte del primo motivo – viene posta in discussione, in sostanza, la rilevabilità d’ufficio della compensatio lucri cum damno, si introduce una censura palesemente infondata in quanto si tratta di questione rilevabile d’ufficio, come chiaramente ha insegnato la giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra gli arresti massimati v. Cass. sez. 3, 20 gennaio 2014 n. 991: In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la “compensatio lucri cum damno” tra l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1 e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l’omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello; conforme: Cass. sez. 6-3, 24 settembre 14 n. 2011).

Per il resto, si scende – con evidente conseguenza di inammissibilità – su un piano direttamente fattuale, per contrastare la cognizione di merito il giudice ha tratto dalla lettera 5 febbraio 2001 pervenuta al D..

2.1 il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., L. n. 210 del 1992, art. 2 e L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 1.

Decurtando con l’indennità il giudice d’appello avrebbe applicato, pur senza espressa menzione, il principio della compensatio lucri cum damno, che si fonda sugli artt. 1223 e 2056 c.c. Tuttavia i due emolumenti avrebbero diverse finalità: l’indennità quella soltanto assistenziale, il risarcimento ex art. 2043 c.c., invece, quella di ristoro dei danni (qui, non patrimoniali). Pertanto i due emolumenti non potrebbero essere compensati nè scomputati; e si richiama al riguardo Cass. sez. 3, ord. 5 marzo 2015 n. 4447, all’epoca del ricorso rimettente la questione alle Sezioni Unite.

2.2 La detrazione per applicazione del principio della compensatio lucri cum damno nel caso di specie, invero, era già stata espressamente riconosciuta da S.U. 11 gennaio 2008 n. 584 – per cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” -: insegnamento che è stato confermato, ora, da S.U. 22 maggio 2018 n. 12565.

Quest’ultimo intervento del giudice nomofilattico rileva che il principio della compensatio lucri cum damno opera “in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni”;

e infatti, anche a Sezioni Unite questa Suprema Corte ha affermato che “l’indennizzo corrisposto al danneggiato” ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210 per emotrasfusioni con sangue infetto “deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (l’arresto del 2018 cita appunto S.U. 11 gennaio 2008 n. 584 – oltre a Cass. sez. 3, 14 marzo 2013n. 6573 – rimarcando poi che a tale risultato è stato inequivocamente raggiunto anche dalla giurisprudenza amministrativa).

Il motivo, quindi, risulta infondato.

3. Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., L. n. 210 del 1992, art. 2 e L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 1.

La corte territoriale – rilevano i ricorrenti – scomputa non per quanto percepito ma secondo la vita media prevista dall’Istat, così violando l’art. 1223 c.c. e contraddicendo la giurisprudenza relativa al principio della compensatio lucri cum damno, per cui è scomputabile solo l’indennizzo già percepito (S.U. 11 gennaio 2008 n. 584).

Questo motivo è evidentemente fondato (al punto che nel controricorso il Ministero della Salute manifesta la disponibilità ad un diverso calcolo in sede esecutiva) perchè, ut supra già si è constatato, il giudice nomofilattico, fin da S.U. 584/2008, circoscrive la compensazione nel senso che deve essere effettuata con quanto già corrisposto al danneggiato. Al riguardo il ricorso deve dunque essere in parte qua accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata al riguardo, sussistendo peraltro i presupposti per decidere nel merito così come deriva da tale accoglimento.

Pertanto, disattesi gli altri motivi, il ricorso viene accolto limitatamente al quarto motivo, e, sussistendo chiaramente i presupposti per la decisione nel merito, in tal senso si decide disponendo che la compensazione concerne soltanto la somma già corrisposta.

La reciproca soccombenza parziale conduce alla compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente al quarto motivo, rigettati gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dispone che la compensazione concerne soltanto la somma già corrisposta. Compensa le spese processuali del grado.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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