Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29856 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29856 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 16571-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO,

che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CRESTA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
BURIGANA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DAVIDE BLEVE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2010 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 28/04/2010;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Genova – notificava a
Enrico Cresta avviso di accertamento con il quale, in conseguenza della
omessa presentazione della dichiarazione IRPEF, IRAP ed IVA per
l’anno 2003, ingiungeva il pagamento delle imposte dovute;
che avverso detto atto impositivo il contribuente proponeva ricorso
deducendo (tra l’altro) di aver aderito alla definizione delle sanzioni
n. 472/1997;
che la C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di
accertamento impugnato;
che la decisione veniva confermata dalla C.T.R. della Liguria, con
sentenza depositata il 28 aprile 2010;
che avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione, con due motivi;
che il contribuente resiste con controricorso;
Considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art.
41-bis del d.P.R. n. 600/1973, per avere la C.T.R. respinto l’appello
dell’Ufficio sul presupposto che il contribuente avesse effettuato i
relativi versamenti avvalendosi della definizione agevolata prevista
dall’art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, fondando la propria decisione su
mere asserzioni difensive di controparte, non supportate da alcun
apporto documentale;
che con il secondo motivo si deduce l’insufficiente motivazione della
sentenza impugnata per non aver preso in considerazione le specifiche
deduzioni – riprodotte nel ricorso per cassazione – formulate
dall’Ufficio con l’atto di appello;
che i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati;
che va, preliminarmente, osservato che, contrariamente a quanto
sostenuto dal controricorrente, la sentenza impugnata non è passata
in giudicato in relazione alle questioni prospettate in questa sede;
che l’Ufficio, nell’atto di appello, come risulta nel passo trascritto nel
ricorso per cassazione, aveva dedotto, in relazione all’IVA, che «la
parte ha sì effettuato un versamento ridotto … ma tale versamento
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applicate usufruendo dell’agevolazione prevista dall’art. 17 del d.lgs.

ridotto, così come riportato nelle avvertenze dell’atto di contestazione,
ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 472/1997 …, non è ammesso per le sanzioni
irrogate per gli omessi o ritardati pagamenti di tributi … come nel caso
de quo»;
che la C.T.R. non ha in alcun modo valutato le specifiche deduzioni in
merito alla contestata definizione agevolata ex art. 17 del d.lgs. n.
ricorso, fondando sul punto la decisione solo sulle prospettazioni
difensive del contribuente, omettendo così di esaminare un fatto
decisivo per il giudizio;
che, in conclusione, disattesi i primi tre motivi, devono essere accolti
il quarto e il quinto motivo di ricorso;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, la
quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R.
del, Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6/4/2017.

472/1997 formulate dall’Ufficio con l’atto di appello, come trascritte in

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