Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29855 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Gallia n. 2, presso lo studio dell’Avvocato

Berti Laura, rappresentato e difeso dall’Avvocato Calandrino Gerlando

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PALERMO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della

quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2328 del 2010,

depositata in data 10 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Palermo ha accolto l’opposizione proposta da F.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Palermo il 20 giugno 2008; ha tuttavia compensato le spese affermando: Per quanto attiene alle spese processuali, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle censure ritenute assorbite, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti, restando a carico dell’opponente quelle dallo stesso sostenute;

che avverso questa sentenza ha proposto appello il F., dolendosi del capo relativo alle spese processuali;

che il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 10 maggio 2010, ha rigettato l’appello;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso F.G. sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata amministrazione;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

… Con l’unico motivo di ricorso, F.G. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell’affermare che “La richiesta della parte appellante – consistente nella condanna al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio – non può trovare accoglimento” poichè “dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla sentenza di primo grado si rileva che la motivazione risulta esaustiva”, avendo il giudice di primo grado indicato esplicitamente “la motivazione della compensazione delle spese processuali quale: … tenuto conto delle ragioni della decisione e delle censure ritenute assorbite, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti … “.

Il Tribunale sarebbe così incorso nell’errore di non avvedersi che la formula utilizzata dal primo giudice era una mera clausola di stile, inidonea a rendere comprensibili le ragioni della disposta compensazione, pur essendo esso ricorrente risultato del tutto vittorioso in primo grado. Il ricorso è manifestamente fondato.

Il Tribunale ha rilevato che nella sentenza impugnata veniva indicata esplicitamente la motivazione della compensazione delle spese processuali quale: “… tenuto conto delle ragioni della decisione e delle censure ritenute assorbite, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti …” e ha quindi ritenuto che da tali espressioni potesse desumersi la motivazione della disposta compensazione integrale delle spese del giudizio, non occorrendo fare esplicita menzione di argomentazioni specifiche”.

In tal modo, risulta integrata la denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Fattispecie in cui è stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica”in considerazione delle questioni trattate”, non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti) (Cass. n. 15413 del 2011). In altri termini, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (Cass. n. 20324 del 2010).

La censura del ricorrente, il quale denuncia violazione di legge, coglie dunque nel segno, atteso che il Tribunale ha invece ritenuto che i giusti motivi di compensazione, in una controversia soggetta ratione temporis all’applicabilità dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), fossero desumibili dalla motivazione della sentenza di primo grado.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere il ricorso manifestamente fondato;

che il Collegio condivide la proposta di decisione del relatore, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo esame al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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