Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29855 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10146 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

D.M.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura allegata al ricorso, dall’avvocato Mauro Longo (C.F.: LNG

MRA 66R01 H501X);

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura D.G. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Luisa

Ranucci (C.F.: (OMISSIS))

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21058/2015,

pubblicata in data 20 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

ottobre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Mauro Longo, per il ricorrente;

l’avvocato Luisa Ranucci, per la società controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.D. ha agito in giudizio nei confronti di Generali Italia S.p.A. per ottenere il rimborso della somma (di Euro 168,00) pagata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della seconda.

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il D.M., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Erronea qualificazione dell’ordinanza di assegnazione di crediti nel procedimento di espropriazione presso terzi (violazione dell’art. 553 c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.p.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5)”.

Con il secondo motivo si denunzia “Erronea sovrapposizione delle figure del debitore e del terzo pignorato (difetto di motivazione e violazione dell’art. 543 c.p.c. e ss.) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “Erronea determinazione della procedura necessaria al recupero dell’imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione (difetto di motivazione e violazione dell’art. 543 c.p.c. e ss.) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 543 c.p.c. e ss. (art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

I tre motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, con le precisazioni ed integrazioni che seguono rispetto alla motivazione espressa nella sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta comunque conforme a diritto.

E’ pacifico (la circostanza emerge dalla sentenza impugnata ed è confermata sia nel ricorso che nel controricorso) che il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal D.M. nei confronti di Assitalia S.p.A., quale Impresa Designata per la liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (oggi divenuta Generali Italia S.p.A.), abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito alla debitrice esecutata (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

In questa situazione, è evidente il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c. ed oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati).

E’ poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris, la somma in questione non sia stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso), come del resto in qualche modo riconosce lo stesso ricorrente.

Nè nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un profilo di inammissibilità anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) viene chiarito (e tanto meno viene documentato) se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l’importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata), ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma

dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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