Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29854 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 815/2020 proposto da:

B.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1112/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2019 R.G.N. 1871/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1 con sentenza 24 maggio 2019, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da B.L., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande, in gradato subordine, di protezione internazionale o umanitaria;

2. a motivo della decisione, avendo il richiedente riferito alla Commissione territoriale di essere fuggito dal Bangladesh per trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere la famiglia, la Corte escludeva che, per la mera aspirazione a migliori condizioni di vita in combinazione con l’accertamento di condizioni (di estrema povertà, per ingiusta distribuzione delle pure abbondanti risorse agricole, ma) di non particolare instabilità sociale, nè politico-istituzionale o di conflitto armato, sotto il controllo delle forze dell’ordine e dell’esercito, sussistessero i presupposti, analiticamente illustrati, delle misure di protezione richieste; non avendo essa neppure riscontrato una condizione personale che, sotto alcun profilo di effettiva concretezza, ne giustificasse la concessione;

3. con atto notificato il 24 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per riconoscere la protezione sussidiaria relativamente alle ipotesi di danno grave previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), c), quali: in riferimento al rischio di trattamenti umani e degradanti (lett. b), la situazione debitoria del richiedente per il prestito contratto (e non estinto) in procinto di lasciare il proprio Paese, nel quale ancora vigente la carcerazione per debiti, diffusa la violenza in danno di debitori insolventi, tollerato il lavoro asservito, con istituti giuridici regolanti pratiche affini alla riduzione in schiavitù e l’assoggettamento servile; in riferimento alla minaccia alla vita dei civili (lett. c), una situazione di conflitto documentata da alcuni reports prodotti, sostanzialmente non riscontrata dalla Corte territoriale in base ad un generico richiamo a plurimi siti web, senza specificazione delle fonti consultate e ad alcuni reports, in parte inconferenti, in parte non aggiornati (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), c), per la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria dalla Corte territoriale, in ordine all’allegazione delle circostanze suindicate non esaminate e nonostante il positivo vaglio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione sussidiaria (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. in via preliminare, deve essere ritenuta l’ammissibilità del vizio motivo denunciato, per la decisività dei fatti storici omessi nell’esame, conformi al paradigma deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), in quanto non già plurimi rispetto alla stessa circostanza oggetto di controversia, con il conseguente difetto del carattere di decisività (Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705), ma ognuno riferito ad una diversa ipotesi di grave danno (lett. b e lett. c);

3.1. sussiste l’omesso esame di un fatto, qualora, come nel caso di specie (per la sola valorizzazione dell’allontanamento del richiedente dal Bangladesh per trovare un lavoro al fine di mantenere la famiglia, alla stregua di una mera aspirazione a migliori condizioni di vita: così ai primi due capoversi di pg. 5 della sentenza), la Corte territoriale abbia preso in esame solamente una parte del racconto del richiedente asilo (Cass. 15 maggio 2019, n. 13089);

3.2. sussiste la violazione dell’obbligo del giudice di cooperazione istruttoria, qualora, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del ricorrente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente non avvenga, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13987; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.3. nel caso di specie, è mancato un accertamento dell’effettiva situazione di conflittualità interna del Bangladesh, esclusa in esito ad una generica rappresentazione (come illustrata da pg. 8 a pg. 11 della sentenza), sulla base di fonti neppure specificamente indicate e risalenti, nonostante proprio in ordine ad essa questa Corte abbia ritenuto dovere del giudice verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal richiedente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese, sulla scorta di un accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075), secondo un consolidato indirizzo per il quale le fonti di informazioni devono essere attendibili, puntualmente indicate e aggiornate a tale momento (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 30 giugno 2020, n. 13255);

4. il ricorrente deduce infine omesso esame di fatti decisivi per il riconoscimento della protezione umanitaria, in riferimento alla dedotta condizione debitoria in funzione della situazione di vulnerabilità del richiedente e al documentato percorso di integrazione in Italia, decisivi per una seria comparazione tra la vita del richiedente ivi e cui invece esposto in Bangladesh, di tale sproporzione da corroborare un profilo di vulnerabilità rilevante (terzo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento del terzo, cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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