Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29854 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2664 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

C.L., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Vittorio Selmo (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

S.G., (C.F.: (OMISSIS)), S.T. (C.F.: (OMISSIS))

S.E.M. (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e

difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato

Daniele Maccarrone (C.F.: MCCDNL73R08G371W);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 321/2015,

pubblicata in data 10 febbraio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Paolo Panariti, per delega dell’avvocato Vittorio Selmo,

per il ricorrente;

l’avvocato Francesco Bellini, per delega dell’avvocato Daniele

Maccarrone, per i controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.L. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto intimatogli da S.G., T. ed E.M. per il pagamento delle spese processuali liquidate in loro favore dal Tribunale di Verona (nonchè dell’ulteriore importo liquidato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3) con l’ordinanza che aveva definito, in sede di reclamo, un procedimento possessorio. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Verona.

La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello del C., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1.

Quest’ultimo ricorre avverso la decisione di primo grado, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso S.G., T. ed E.M..

E’ stata inizialmente disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., ed entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, in vista dell’adunanza camerale del 22 dicembre 2016; il ricorso è stato poi rimesso alla pubblica udienza della Terza Sezione.

I contro ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1, art. 112 c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione art. 669 octies c.p.c., comma 6; dell’art. 703 c.p.c., comma 4; art. 669 novies c.p.c.; art. 14 preleggi”.

Con il terzo motivo si denunzia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 703 c.p.c., comma 4; art. 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c.”.

Il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili (il che giustifica l’esame congiunto dei tre motivi, del resto connessi tra loro). In primo luogo si osserva che gli argomenti in esso espressi risultano in buona parte coincidenti con quelli sostenuti dal C. nell’ambito del giudizio di opposizione avverso l’atto di pignoramento effettuato dai creditori controricorrenti sulla base del precetto opposto, opposizione rigettata con sentenza ormai passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 29/09/2016).

La presente impugnazione risulta inoltre formulata in modo del tutto inintelligibile, come già ritenuto da questa Corte in relazione al precedente e analogo ricorso relativo al già richiamato giudizio di opposizione avanzato avverso l’atto di pignoramento.

Anche in questo caso, infatti, l’esposizione del fatto (estesa da pag. 5 a pag. 24) è una “farragine inestricabile ed incomprensibile”, nella quale mancano gli elementi necessari per la comprensione dell’accaduto ed abbondano per contro elementi di dettaglio, la narrazione non segue un ordine logico nè cronologico, la tecnica scrittoria è a dir poco ermetica e manca del tutto qualsiasi sforzo ordinante teso a rendere ostensibile l’accaduto.

Anche in questo caso, dunque, il ricorso si pone in contrasto sia col precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, il quale richiede a pena di inammissibilità del ricorso che esso contenga l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, sia, prima ancora, col generale precetto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 2, posto che la limpidezza sintattica nella narrazione dei fatti costituisce un requisito minimo essenziale affinchè un ricorso per cassazione possa raggiungere il suo scopo, ovvero mettere la controparte ed il giudice in condizione di comprenderne il senso

D’altra parte, le censure svolte con i motivi di ricorso – per quel che è possibile comprendere sulla base della pur lacunosa esposizione in esso contenuta – hanno tutte ad oggetto contestazioni avverso il provvedimento giudiziario costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto ovvero cd. vizi di costruzione di quest’ultimo, cioè questioni che non possono essere dedotte in sede di opposizione all’esecuzione, ma avrebbero eventualmente potuto e dovuto essere fatte valere esclusivamente nell’ambito del procedimento all’esito del quale si è formato lo stesso titolo esecutivo (naturalmente nei limiti in cui ciò era concretamente possibile, in considerazione della natura del procedimento stesso), come del resto evidenziato nella stessa sentenza impugnata, senza che il ricorso contenga specifica censura in relazione a tale autonoma ratio decidendi.

Ciò è a dirsi, in particolare, sia con riguardo al preteso vizio derivante dalla mancata sottoscrizione da parte dell’estensore, dell’ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento interdittale possessorio (provvedimento di per sè suscettibile di attuazione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., piuttosto che di esecuzione in senso stretto, ma certamente eseguibile nelle forme ordinarie con riguardo al capo di condanna relativo alle spese processuali), in conseguenza del suo (preteso) valore sostanziale di sentenza, di cui al primo ed al terzo motivo di ricorso (con riguardo alla natura di nullità sanabile, sottratta alla disciplina di cui all’art. 161 c.p.c., comma 2, del suddetto preteso vizio, si vedano comunque: Cass., Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706-01; Sez. 2, Sentenza n. 7546 del 23/03/2017, Rv. 643526-01; Sez. L, Sentenza n. 8817 del 05/04/2017, Rv. 643906-01), sia con riguardo alla pretesa sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza stessa, per le erronee modalità di fissazione dell’udienza del giudizio di merito (inefficacia che avrebbe eventualmente dovuto farsi valere mediante Io speciale procedimento di cui all’art. 669 novies c.p.c.).

Va infine sottolineato – quanto meno a fini di completezza espositiva – che la questione relativa alla forma ed al contenuto del provvedimento collegiale costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, anche in relazione alla richiesta di fissazione dell’udienza per il giudizio sul merito possessorio ed alle concrete modalità di introduzione dello stesso, risultano esse stesse oggetto di decisione ormai passata in giudicato, avendo questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5919 del 12/03/2018) definitivamente (e del tutto condivisibilmente) statuito trattarsi di un provvedimento avente non solo forma ma anche contenuto sostanziale di ordinanza (ed al quale quindi non può attribuirsi affatto valore sostanziale di sentenza, come sostenuto dal ricorrente), in quanto con esso è stato definito il solo procedimento interdittale possessorio, essendo di conseguenza inammissibile la sua impugnazione (in particolare, con il ricorso per cassazione).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Il ricorrente va, inoltre, condannato al pagamento, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore delle parti intimate, come del resto già stabilito da questa Corte nella precedente analoga vicenda processuale, definita con la sentenza n. 19272 del 29/09/2016.

Anche in questo caso, infatti, ci troviamo di fronte ad una parte che ha introdotto numerosi processi per lo stesso fatto, ha omesso di ottemperare a diversi provvedimenti giudiziari esecutivi ed ha comunque proposto un ricorso sostanzialmente incomprensibile, sostenendo peraltro tesi giuridiche manifestamente infondate.

La suddetta parte processuale ha quindi tenuto una condotta quanto meno gravemente colposa nel presente giudizio, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925-01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo, in relazione alle peculiarità della fattispecie, considerate nel loro complesso, contenere la condanna in oggetto nella misura di Euro 3.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore dei controricorrenti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, in solido, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge;

– condanna il ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti, in solido, l’ulteriore somma di Euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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