Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29854 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/12/2017, (ud. 07/02/2017, dep.13/12/2017),  n. 29854

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.C. ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza, depositata il 21 gennaio 2011, con la quale la C.T.R. del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso presentato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di licenza taxi.

che l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, non supportato da qualsivoglia elemento di prova;

che con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, secondo periodo e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, secondo periodo, in relazione alla mancata allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento;

che con il quarto motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al contestato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio, nonchè violazione delle norme di diritto in tema di ripartizione dell’onere della prova (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e art. 2697 c.c.);

che con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, in quanto le presunzioni poste dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di accertamento erano prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza;

che i primi tre motivi di ricorso sono infondati;

che non sussiste, invero, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento prospettato dal ricorrente sia sotto il profilo della violazione di legge, sia con riguardo al vizio motivazionale, posto che, come si evince dal contenuto dell’atto impositivo, riportato in ricorso, l’obbligo di motivazione deve ritenersi, nella specie, adempiuto mediante l’indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento della licenza taxi, così da consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, delimitando, nel contempo, l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa;

che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento può ritenersi, nella specie, soddisfatto, stante la specifica indicazione nell’atto impositivo dei documenti in base ai quali è stata determinata la plusvalenza;

che sono, invece, fondati il quarto e quinto motivo di ricorso;

che la C.T.R. ha testualmente rilevato che “il contribuente non ha fornito nè all’Ufficio anteriormente al giudizio, nonostante espressa richiesta in tal senso, nè nel giudizio di primo grado e neppure in questa sede elementi atti a quantificare con certezza l’entità dell’importo incassato, questo Collegio, tenuto conto dell’anno di riferimento (2002), ritiene adeguato e congruo il valore della licenza come determinato sia pure in via prudenziale dall’Ufficio”;

che tale motivazione si palesa incongrua, posto che il giudice di appello ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria avesse addotto elementi idonei a supportare l’accertamento in via induttiva della plusvalenza, senza tuttavia adeguatamente argomentare il proprio assunto, omettendo di evidenziare la valenza probatoria di tali elementi e ponendo, conseguentemente, a carico del contribuente, in violazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova in materia, l’onere di quantificare la somma ricevuta per la cessione della licenza; che, in conclusione, disattesi i primi tre motivi, devono essere accolti il quarto e il quinto motivo di ricorso;

che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA