Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29853 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 155/2020 proposto da:

D.B., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dalli avvocato SONIA MARZANO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FERRARA, QUESTURA DI FERRARA;

– intimate –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il

23/10/2019 R.G.N. 2753/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza 23 ottobre 2019, il Giudice di Pace di Ferrara rigettava il ricorso proposto da D.B., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di Ferrara e il pedissequo ordine di accompagnamento alla frontiera del Questore di Ferrara, entrambi notificati il 4 settembre 2019, per la scadenza del suo permesso di soggiorno per cure mediche in data 28 febbraio 2019 (e quindi da oltre sessanta giorni), in assenza di una causa ostativa, ritenendo insussistente la dedotta inespellibilità in quanto madre di figli minorenni (ma di età superiore ai sei mesi), per estraneità della circostanza all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d) e generica ed irrilevante la richiesta di esibizione ai servizi sociali di Ferrara di “tutta la documentazione relativa alla famiglia D.”;

2. avverso l’ordinanza la straniera ricorreva tempestivamente per cassazione con tre motivi; la Prefettura e la Questura di Ferrara non svolgevano difese;

3. il P.G. rassegnava le proprie conclusioni, a norma dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della Prefettura di Ferrara, per la notificazione del ricorso, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, presso la stessa, in quanto autorità emittente il provvedimento (Cass. 21 giugno 2006, n. 14293; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1450), mentre il Questore difetta di legittimazione a contraddire nei ricorsi in materia di espulsione, in quanto di competenza prefettizia (Cass. 24 maggio 2007, n. 12173);

2. la ricorrente deduce nullità del decreto per violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, n. 4 e art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di ricorso relativo all’art. 8 CEDU, non avendo il Giudice di Pace tenuto in conto alcuno la situazione familiare rappresentata dalla ricorrente, madre di due minori e moglie di soggetto con obbligo di non allontanamento dalla provincia di Ferrara, comportante la disapplicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), in favore della citata norma CEDU (per il primato del diritto convenzionale su quello interno) (primo motivo);

3. il motivo è fondato;

4. l’ordinanza impugnata non ha argomentato nulla a proposito della “carenza di motivazione in ordine ai motivi dell’espulsione e violazione dell’art. 8, comma 2 CEDU”, denunciata in relazione al decreto prefettizio di espulsione (motivo trascritto a pgg. da 4 a 6 del ricorso), sicchè ricorre la violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile qui nell’ipotesi (che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, comportante nullità della sentenza) di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), pertanto del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione: anche in tal caso concretandosi una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);

4.1. giova poi ribadire, in tema di espulsione del cittadino straniero, che, secondo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine; ed esso si applica – con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665). Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all’applicazione della tutela rafforzata del citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l’effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni…) oltre che delle difficoltà conseguenti all’espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all’integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Cass. 22 luglio 2015, n. 15362; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781);

4.2. in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l’applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi; sicchè, il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base dell’esame dei vari elementi dedotti a sostegno della relazione affettiva, che, in presenza di figli minori, dovrà tenere conto anche della difficoltà che la distanza con il paese di origine determina per mantenere la relazione affettiva con il figlio, tenuto conto della sua età e della relativa normale limitazione di autonomia negli spostamenti che da ciò deriva (Cass. 4 marzo 2020, n. 11955);

5. la ricorrente deduce quindi nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancata risposta alla dedotta carenza di motivazione sulla durata del divieto di reingresso (secondo motivo);

6. il motivo è assorbito;

7. la ricorrente deduce infine nullità del decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 2, n. 4, in difetto di pronuncia sulla richiesta di ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio;

7. il motivo è inammissibile;

8. al di là dell’omessa pronuncia, neppure correttamente denunciata come error in procedendo in riferimento alla nullità della sentenza (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 28 settembre 2015, n. 19124), la questione posta può ben essere decisa, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 28 giugno 2017, n. 16171; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23876), in quanto inammissibile;

8.1. per consolidato indirizzo, questa Corte ritiene che, nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non possa ricorrere avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo il procedimento stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, espressamente previsto nel procedimento penale, ma quello disciplinato dall’art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142); sicchè, secondo le previsioni di tale norma, lo straniero può ricorrere avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario competente (Cass. Cass. 25 ottobre 2012, n. 18241; conff. Cass. 19193/2010; Cass. 19203/2009; Cass. 13833/2008): nel caso di specie, il Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, nel termine di giorni venti dalla comunicazione del detto diniego, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6068);

9. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo e inammissibilità del terzo; con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio, in relazione al motivo accolto, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ferrara in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e inammissibile il terzo; cassa l’ordinanza del Giudice di Pace e rinvia, in relazione al motivo accolto, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Ferrara in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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