Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29853 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, via Tuscolana n. 1400, presso lo studio legale

Reggio, rappresentata e difesa dall’Avvocato Di Lonardo Virgilio per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Melfi in data 19 maggio 2010

(V.G. n. 240 del 2009);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

dicembre dal Consigliere Dott. Stefano Petitti;

dato atto della presenza del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Melfi, con ordinanza depositata il 19 maggio 2010, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avvocato P.A. avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta in favore di uno straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento relativo al diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari;

che il Tribunale ha ritenuto che, attesa la natura camerale del procedimento nel quale l’opponente aveva svolto attività difensiva, correttamente il giudice del procedimento avesse provveduto alla liquidazione degli onorari in modo unitario, facendo applicazione della tabella A, par. 7, n. 50, lettera a), della tariffa professionale di cui al D.M. n. 127 del 2004, operando la riduzione del 50% secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 e che del pari correttamente avesse operato la detta riduzione sulla somma liquidata a titolo di competenze;

che l’Avvocato P.A. impugna per cassazione il citato provvedimento sulla base di due motivi;

che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia;

che l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che il provvedimento impugnato non sarebbe correttamente motivato con riferimento al mancato riconoscimento delle voci della vigente tariffa professionale, atteso che il procedimento nel quale era stata svolta l’attività professionale aveva avuto natura contenziosa, sicchè non si sarebbe potuto fare applicazione della tabella A, n. 50, lettera a), D.M. n. 127 del 2004, che si riferisce invece ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della riduzione del 50% sulle somme liquidate a titolo di diritti, osservando che i diritti, a differenza degli onorari, sono previsti dalla tariffa in misura fissa e non ne sarebbe quindi possibile una riduzione.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso è infatti stato proposto nei confronti di un’amministrazione carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla ricorrente.

In primo luogo, si deve rilevare che legittimata passiva nei procedimenti aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è, oltre alle parti del giudizio in cui il mandato difensivo è stato espletato, l’amministrazione finanziaria. Dispone infatti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 142 che “nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84″.

Dall’esame degli atti, consentito in questa sede venendo in rilievo una questione di legittimazione processuale, emerge che il ricorso in opposizione è stato dalla ricorrente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Melfi; emerge cioè che il giudizio di merito si è svolto nei confronti di un organo diverso dall’amministrazione alla quale è stato notificato il ricorso per cassazione, che, per tale assorbente ragione, deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono, pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso, non apparendo le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. idonee ad indurre a differenti conclusioni;

che pur volendosi condividere il rilievo della ricorrente circa la non applicabilità, ai giudizi nei quali vengano poste questioni relative al permesso di soggiorno, del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 142 – che letteralmente si riferisce ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti di espulsione amministrativa -, e quindi pur escludendosi la validità del riferimento alla esistenza della legittimazione passiva dell’amministrazione finanziaria nel giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 sta di fatto che, come si desume dagli atti, ai quali il Collegio può accedere venendo in rilievo una questione di natura processuale, il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, mentre il ricorso è stato proposto nei confronti di un’amministrazione che non era stata parte del giudizio di opposizione e che non doveva esserlo, in quanto legittimato in quel giudizio era il Procuratore della Repubblica, al quale il ricorso in opposizione era stato notificato;

che nel caso di evocazione nel giudizio di cassazione di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato alle precedenti fasi del giudizio di merito e che è privo di un qualsivoglia collegamento con i soggetti dei quali è invece prevista la partecipazione a detto giudizio, la conseguenza non può essere altro che la inammissibilità del ricorso;

che invero trova applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio perchè attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass. n. 6348 del 2009);

che in particolare, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un’Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all’erronea identificazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato, disciplinata dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4; tale norma si applica infatti nel giudizio di primo grado, dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente di essere riparato e, se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nell’Amministrazione convenuta, mentre non ha ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e si tratti soltanto di proseguire il giudizio di impugnazione nei suoi confronti (Cass. n. 6177 del 2010;

Cass. n. 4864 del 2006);

che in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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