Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29853 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29853 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 19215-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ALBIERO RENZO;
– intimato –

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avverso la sentenza n. 58/2011 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.

Data pubblicazione: 13/12/2017

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
con un motivo, avverso la sentenza, depositata il 14 giugno 2011, con
la quale la C.T.R. del Veneto, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio,
ha riconosciuto a Renzo Albiero, esercente la professione di geometra,
il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2003;
che il contribuente non ha svolto difese;
violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. erroneamente
ritenuto che spettasse all’Agenzia delle entrate l’onere di provare la
sussistenza del requisito impositivo dell’autonoma organizzazione,
comunque dimostrata dai molteplici elementi addotti dall’Ufficio;
che il ricorso è fondato;
che appare opportuno premettere che, in tema di IRAP, per
consolidato principio giurisprudenziale costituisce onere del
contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non
dovuta dare la prova della insussistenza del requisito dell’autonoma
organizzazione;
che la C.T.R. – a fronte delle deduzioni formulate dall’Ufficio in ordine
alla percezione da parte del contribuente di redditi di partecipazione
dello «Studio Tecnico Associato Albiero», alla coincidenza tra sede
dello studio associato e quella in cui il contribuente esercitava
l’attività, alla circostanza che lo studio associato avesse sede presso
un immobile di proprietà del contribuente e dallo stesso concesso in
locazione allo studio — ha ritenuto che l’Ufficio non aveva provato che
effettivamente il professionista si fosse avvalso della struttura
organizzativa dello studio associato, né specificato i caratteri che
connotavano tale struttura, ponendosi in tal modo in contrasto con
l’orientamento espresso da questa Corte in base al quale ove il
professionista sia inserito in uno studio associato, anche se svolga una
distinta e separata attività professionale, diversa da quella svolta in
forma associata, è tenuto a dimostrare, al fine di sottrarsi
all’applicazione dell’IRAP, di non fruire dei benefici organizzativi recati
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Considerato che con l’unico motivo la ricorrente – denunciando

dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della
sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti
vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta (Cass.
n. 24088 del 2016; Cass. n. 16337 del 2011; Cass. n. 19138 del
2008);
che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del
Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017.
Il Presidente

rinvio alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, la quale

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