Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29852 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 68/2020 proposto da:

S.Z., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSA EMANUELA LO FARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ENNA, QUESTURA

PROVINCIA ENNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 65/2019 del GIUDICE DI PACE di ENNA,

depositata il 15/11/2019 R.G.N. 391/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza 15 novembre 2019, il Giudice di Pace di Enna rigettava il ricorso proposto da S.Z., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Enna del 6 settembre 2019, per la mancata concessione di termine per la partenza volontaria, sui presupposti di: mancanza della sua volontà, risultante dal foglio notizie del 6 settembre 2019 in lingua italiana ed araba non contestato, di richiedere la concessione del relativo termine; infondatezza della sua inespellibilità di fatto, per l’emergenza dallo stesso foglio della sua dichiarazione di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, nè di intendere farlo e comunque in assenza di prova, non evincibile dalla produzione di una semplice nota di richiesta di appuntamento per presentarla, indirizzata alla Questura di Catania ma priva di ricevuta di consegna; accertamento dal Prefetto della pericolosità sociale dello straniero, in quanto rientrante nelle categorie di persone indicate dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sost. dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, ovvero dalla L. n. 575 del 1965, art. 1, come sost. dalla L. n. 646 del 1982, art. 13, per essere stato condannato per i reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e associazione a delinquere, senza alcun riscontro positivo di possibile inclusione sociale e lavorativa;

2. avverso di esso lo straniero ricorreva tempestivamente per cassazione con due motivi; la Prefettura e la Questura di Enna non svolgevano difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti della Prefettura di Enna, per la notificazione del ricorso, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, presso la stessa, in quanto autorità emittente il provvedimento (Cass. 21 giugno 2006, n. 14293; Cass. 19 gennaio 2010, n. 825; Cass. 30 luglio 2015, n. 16178; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1450), mentre il Questore difetta di legittimazione a contraddire nei ricorsi in materia di espulsione, in quanto di competenza prefettizia (Cass. 24 maggio 2007, n. 12173);

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 26 e 32, per inespellibilità di fatto, a causa della manifestazione di volontà del ricorrente, ignorata dal Giudice di Pace sulla mera base di un foglio notizie standardizzato (compilato senza neppure rendersi bene conto delle risposte per il contesto in cui rese, in assenza di un mediatore di lingua araba), di richiedere la protezione internazionale, documentata dalla richiesta di appuntamento allo scopo alla Questura di Catania (depositata con relativa ricevuta di consegna), per i suoi fondati timori di ritornare in Libia alla luce delle documentate notizie della situazione di guerra civile e pertanto non in grado di offrirgli una protezione effettiva e non temporanea (primo motivo);

3. esso è inammissibile;

4. occorre premettere che lo straniero richiedente è onerato di fornire la prova documentale della proposizione di una domanda protezione internazionale (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27181) e che il giudice di pace, in sede di giudizio relativo all’espulsione, ha l’obbligo di non omettere, nel rigettare la domanda dello straniero, di prendere in considerazione le prove documentali e testimoniali offerte dal ricorrente per dimostrare la pendenza di detta procedura (Cass. 13 settembre 2011, n. 18747; in senso conforme: Cass. 4 giugno 2002, n. 8067; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27181);

4.1. nel caso di specie, il Giudice di Pace ha rilevato che dal foglio notizie del 6 settembre 2019, redatto in lingua italiana e araba e non contestato, risulta avere “il ricorrente… dichiarato di non aver presentato richiesta di protezione internazionale e di non volerla presentare” (ultimo capoverso di pg. 1 dell’ordinanza) e quindi accertato non avere il medesimo fornito “nessuna prova… dell’avvenuta presentazione della richiesta di protezione internazionale, essendo stata prodotta una semplice nota di richiesta di appuntamento finalizzata alla presentazione dell’istanza, indirizzata alla Questura di Catania e priva di ricevuta di consegna” (primo capoverso di pg. 3 dell’ordinanza);

4.2. il Giudicante ha così operato un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e pertanto incensurabile nell’odierno giudizio di cassazione; integrando poi la dedotta avvenuta consegna della richiesta di appuntamento, in luogo della rilevata sua mancanza di riscontro, un eventuale errore revocatorio, parimenti insindacabile in sede di legittimità (Cass. 14 novembre 2012, n. 19921; Cass. 14 marzo 2016, n. 4893): sempre che, infine, la mera richiesta di un appuntamento, in funzione di presentazione di una domanda di protezione internazionale, possa valere prova di ciò;

5. il ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e vizio motivo, per il mancato ed argomentato accertamento in concreto dei presupposti di pericolosità sociale dello straniero, invece esclusa dal magistrato di sorveglianza nella sua valutazione ai fini di concessione della liberazione anticipata di 45 giorni per ogni semestre di detenzione (secondo motivo);

6. anch’esso è palesemente inammissibile;

6.1. è noto che il giudice ordinario, investito dell’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, abbia il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un’insussistente discrezionalità dell’amministrazione, l’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l’accertamento ad oggetto non l’atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicchè il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’amministrazione, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26830; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084);

6.2. e che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il Giudice di pace, per verificare l’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non possa limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma debba compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima sì articola, verificando in concreto l’attualità della pericolosità sociale (Cass. 31 luglio 2019, n. 20692).

6.3. nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato, sulla base delle risultanze scrutinate, la pericolosità sociale dello straniero, per la sua commissione dei reati di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e di associazione a delinquere, dando atto della “mancanza di riscontri positivi, quale il possibile inserimento nel contesto sociale e lavorativo” (in particolare, dal penultimo alinea di pg. 2 al terzo di pg. 3 dell’ordinanza): e pertanto con apprezzamento riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente ancorchè concisamente argomentato;

5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, in assenza di difese della parte vittoriosa e con esenzione dal raddoppio del contributo unificato, a norma del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 18, comma 8 (Cass. nn. 6285, 11493, 11954/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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