Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29852 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma nella causa vertente tra:

D.N.E. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio

dell’Avvocato Lorusso Piero, dal quale è rappresentata e difesa per

procura in atti;

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in

questa sede;

EQUITALIA GERIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituita in questa sede;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 84537/2009,

depositata il 24 novembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.N.E. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Roma opposizione a cartella esattoriale – emessa dalla Gerit S.p.A. su mandato del Comune di Roma onde procedere alla riscossione di un credito di Euro 16.000,00 derivante da sanzioni amministrative per plurime violazioni al codice della strada – assumendone l’illegittimità per erronea formazione del titolo esecutivo;

che l’adito Giudice di pace si è dichiarato incompetente per valore e ha indicato la competenza del Tribunale capitolino;

che il Tribunale di Roma, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza per valore sulla considerazione che, trattandosi d’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., per essere stata opposta l’erronea formazione del titolo esecutivo, competente fosse il Giudice di pace ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis;

che nel giudizio così introdotto D.N.E. ha depositato memoria di costituzione, aderendo all’istanza di regolamento;

che è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Roma;

che a tale conclusione il relatore è giunto sul rilievo che dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l’invalidità dei titoli esecutivi per esservi state inserite pretese prive di legittimo fondamento, sicchè tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dal richiamato art. 615 cod. proc. Civ., comma 1;

che, ha osservato il relatore, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, in tal caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, e pertanto, per quanto attiene alla contestazione d’un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (e pluribus, Cass. 18.2.08 n. 4022);

che in particolare non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati – le singole contestazioni d’infrazione ed irrogazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, in quanto l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 una competenza per valore di Euro 15.493,00 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000);

che pertanto, ha errato il primo giudice a dichiararsi incompetente, non rilevando – avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis – la circostanza che la parte ingiunta abbia proposto opposizione avverso cartella esattoriale basata su plurime ingiunzioni di pagamento e che il cumulo delle sanzioni recate da ciascuna di esse superi il tetto di Euro 2.582,28 relativo alla diversa materia delle cause ordinarie;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale ha aderito la parte costituita con memoria depositata in prossimità della trattazione della causa in camera di consiglio;

che in conclusione, l’istanza deve essere accolta, con dichiarazione della competenza per materia del Giudice di pace di Roma, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Roma; cassa la sentenza n. 84537/09 del Giudice di pace di Roma; dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza;

rimette la statuizione sulle spese del presente giudizio al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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