Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29852 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29852 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 12216-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

KOSMA LIGHT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO CARLO FELLI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 22/03/2011;

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base
di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia,
depositata il 22 marzo 2011, con la quale è stata confermata la
decisione di primo grado che, stante l’intervenuta adesione del
Fallimento della Kosma Light s.r.l. al condono ex art. 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, aveva accolto – per quanto rileva in questa
accertamento relativo a IRPEG ed IRAP;
che il giudice di appello ha confermato la sentenza impugnata sul
rilievo che il parziale pagamento (euro 200,00 anziché euro 400,00)
della somma dovuta per l’adesione al condono era stato causato da
mero errore materiale;
che resiste con controricorso il Fallimento;
Considerato che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto la notifica presso
il precedente studio dei difensori costituiti è nulla – e non inesistente
– e risulta sanata dalla avvenuta costituzione del controricorrente;
che con i due motivi di ricorso — sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione dell’art. 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nonché del vizio di insufficiente motivazione della sentenza
impugnata su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio l’Agenzia delle entrate sostiene che l’errore commesso dal
contribuente non poteva definirsi materiale e che, in ogni caso, non
era scusabile, non sussistendo nella specie condizioni di obiettiva
incertezza o particolare complessità del calcolo;
che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, in
quanto la C.T.R., pur facendo riferimento ad un errore materiale, ha
effettuato un accertamento in fatto – non sindacabile in sede di
legittimità – in merito alla scusabilità dell’errore ai sensi dell’art. 16,
comma 9, della legge n. 289 del 2002, tenuto in specie conto
dell’importo complessivo versato dal Fallimento (euro 44.167,00)
rispetto alla modesta entità della somma non pagata;
che il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese del
giudizio, stante la peculiarità della vicenda;
3

sede – il ricorso proposto dal Fallimento avverso avviso di

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017.

Il Presidente

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