Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29851 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A.M.; Avv. B.A. – la prima

rappresentata e difesa dall’avv. B.A., giusta procura

in calce al ricorso ed il secondo da se medesimo; parti entrambe

domiciliate presso il prof. Avv. Maurizio Benincasa in Roma, viale Di

Villa Massimo n. 33;

– ricorrenti –

contro

Agenzia Delle Entrate In persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, costituita ai

soli fini della partecipazione dell’udienza di discussione;

– resistente –

nonchè nei confronti di:

– P.F.;

– Altra parte intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena, pubblicata il

13/09/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. B.A., per le parti ricorrenti, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“IN FATTO:

S.A.M. fu ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il coniuge P.F.; fu all’uopo nominato l’avv. B.A., dalla medesima indicato. Detto legale presentò ricorso ad istanza congiunta, patrocinando entrambi i coniugi. Il Tribunale di Modena, chiesto della liquidazione del compenso dal citato professionista, respinse l’istanza, argomentando dal fatto che la parte plurisoggettiva – i coniugi – era diversa da chi era stata ammessa al gratuito patrocinio; il Presidente dello stesso Tribunale, respinse l’opposizione presentata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

La S. e l’avv. B. hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di due motivi, evocando in giudizio sia il P. sia l’Agenzia delle Entrate; quest’ultima si è costituita senza depositare controricorso, mentre il P. non ha svolto difese.

IN DIRITTO:

1 – Ritiene il relatore che debba preliminarmente essere esclusa la legittimazione della S. a ricorrere contro il provvedimento reiettivo del quale è causa, sia perchè, pur figurando come parte nel procedimento di opposizione al rigetto della richiesta di liquidazione delle spettanze professionali all’avv. B., tuttavia e carente di interesse a contrastare una pronunzia negativa sull’istanza di quest’ultimo, atteso che, in caso di conferma dell’anzidetto provvedimento reiettivo, non essendo stata revocata l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, comunque non potrebbe essere chiamata a far fronte alle eventuali richieste del professionista.

2 – Con il primo motivo viene fatto valere il vizio di motivazione – in tutte le ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – assumendosi che la motivazione del Presidente del Tribunale di Modena in sede di decisione dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avrebbe fatto mero ed acritico rinvio al precedente provvedimento di rigetto, concretizzando così la tipica ipotesi di motivazione apparente.

3 – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla determinazione del compenso nel contratto d’opera intellettuale – art. 2233 cod. civ. – nonchè sulla liquidazione degli onorari in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a carico dello Stato – D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74, 82, 130-135 – in base alla considerazione che il testo unico sulle spese di giustizia – come neppure il provvedimento ammissivo della S. al patrocinio a carico dello Stato, da parte del Consiglio dell’Ordine non condiziona l’ammissione alla esistenza di parti “contrapposte”.

3/a – Con ulteriore articolazione del medesimo motivo osservano le parti ricorrenti che anche nel procedimento di volontaria giurisdizione non si può escludere l’esistenza di parti contrapposte, così che la forma camerale del procedimento non inciderebbe sulla natura sostanziale della controversia.

4- E’ convincimento del relatore che sia inammissibile il primo motivo del ricorso, mentre palesemente fondata debba considerarsi la seconda censura.

5 – In punto di fatto emerge dal provvedimento di rigetto dell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 che il Presidente del Tribunale di Modena ritenne integralmente condivisibili le ragioni addotte dal primo giudice nel respingere l’istanza dell’avv. B. e giudicò che le stesse non fossero scalfite dalle ragioni dell’opposizione “…il motivo della contestata reiezione… resiste alle ragioni esposte dall’opponente (pur in sè apprezzabili in quanto ricollegate a principi contemplati nell’ordinamento, principi tuttavia privi di specifica tutela nella normativa vigente in materia): dunque la motivazione non poteva dirsi meramente apparente – rientrando, tra l’altro, se fosse stato riscontrabile tale vizio, nell’ipotesi contemplata nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – ma, semmai poteva giudicarsi non esplicativa della specifica analisi – che comunque vi era stata, stante il tenore del provvedimento- dei motivi dell’opposizione medesima: detta impostazione quindi avrebbe comportato che parte ricorrente riproducesse quelle argomentazioni fatte valere innanzi al giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di delibare il contestato giudizio espresso dal Tribunale stesso.

6 – Quanto alla seconda censura il Tribunale di Modena ha giudicato – con l’implicito rinvio all’argomentazione del precedente giudice di merito- che nell’ipotesi in cui una parte plurisoggettiva conferisca mandato difensivo e che uno solo dei soggetti sia stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato, ciò costituisca ostacolo al riconoscimento del diritto del difensore alla liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 in quanto la richiesta sarebbe ricollegabile al patrocinio in favore di un soggetto non identificabile o comunque diverso da quello ammesso alla difesa tecnica a carico dello Stato.

6/a – Tale argomentazione, a parere del relatore, urta contro il disposto degli artt. 130-134 del D.P.R. citato che garantiscono al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere l’ipotesi in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi: il rapporto interno di mandato – che giustifica la rappresentanza processuale – si costituisce tra la singola parte fisica ed il proprio difensore; indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest’ultimo e l’altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

6/b – Altra questione è, a giudizio del relatore, quella relativa al rapporto tra il difensore e ciascuna delle parti, essendo evidente che ricevendo la liquidazione in misura ridotta il difensore non perde il diritto di pretendere la differenza, non già dalla parte ammessa al patrocinio bensì dall’altro consorte in lite.

6/c – L’unica influenza che potrebbe avere la duplicità di parti sulla indicata questione sarebbe quella che il difensore non potrebbe chiedere allo Stato che gli venga liquidata la maggiorazione prevista dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 5, – applicabile ratione temporis – per la pluralità dei soggetti difesi.

7- Se si ritengano condivisibili le suesposte osservazioni, il ricorso è idoneo ad essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, degli artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato inammissibile il primo motivo ed accolto, siccome manifestamente fondato, il secondo”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente ed al P.M..

Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni sovraesposte e, per l’effetto: dichiarando l’inammissibilità del ricorso della S.; accogliendo per quanto di ragione il ricorso del B., con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Tribunale di Modena – in persona di altro magistrato- per nuovo giudizio alla luce del principio sopraesposto e per la liquidazione delle spese tra il B. e l’Agenzia delle Entrate; in ordine poi alla S. e la stessa Agenzia delle Entrate – posizione non formante oggetto di rinvio in quanto definita in questa sede- non vanno ripartite le spese in quanto la parte pubblica non ha depositato controricorso a contrasto delle difese S. medesima.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’inammissibilità del ricorso di S.A.M.;

accoglie per quanto di ragione il ricorso dell’avv. A. B.; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento di legittimità, tra il predetto B. e l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 06 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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