Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29851 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8896/2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P S MANCINI 2,

presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA, rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO GUERRA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SI2.IT SRL già BBS SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore sig.ra MARIA EMMA MUSY, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE AMERICA 11, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA GHIANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

GULINA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2074/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2006, C.L. chiese ed ottenne dal Tribunale di Grosseto decreto ingiuntivo nei confronti della BBS S.r.l. per il pagamento dell’importo di Euro 259.325,86, oltre interessi e spese del monitorio.

Espose nel ricorso di aver trasferito alla BBS, per il prezzo di Lire 450 milioni, un appezzamento di terreno oggetto di variante urbanistica, in relazione al quale vi erano notizie di un imminente esproprio dell’area da parte del Comune di (OMISSIS), intenzionato a destinarla a P.E.E.P. con bando di assegnazione a cui la BBS intendeva partecipare; che in una scrittura privata sottoscritta contestualmente al rogito le parti avevano previsto un’integrazione del corrispettivo in ragione della futura edificabilità dell’area; che, non avendo la BBS pagato nei termini il prezzo pattuito, era stato chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 400 milioni oltre interessi; che le parti avevano poi transatto la controversia, pattuendo che il prezzo di cessione indicato nel rogito dovesse essere integrato di Lire 110.000 per ogni metro cubo di costruzione realizzabile e che il dovuto venisse corrisposto dalla BBS entro sei mesi dall’assegnazione dell’area P.E.E.P. (art. 2) e che, in caso di cessione a terzi del terreno o dei diritti ad essa connessi, avrebbero dovuto essere trasferiti agli acquirenti anche i predetti obblighi contrattuali concordati tra la BBS e la C., restando escluse solo le cessioni a titolo gratuito (art. 3); che, in seguito, era venuta a sapere che BBS aveva ceduto a terzi (risultati assegnatari dell’area P.E.E.P.) il terreno acquistato dalla C., per un corrispettivo di Euro 648.064,65 oltre IVA, senza però trasferire al contempo gli obblighi contrattualmente assunti con la stessa; chiese quindi un risarcimento quantificato nell’importo di Euro 259.325,86, pari alla decurtazione del 40% dell’indennità, evitata “in ragione della cessione volontaria come previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 2, prevede la possibilità di cessione volontaria del bene in qualunque fase del procedimento espropriativo e senza che operi la riduzione del 40% sulla determinazione dell’indennità dovuta”.

Avverso tale decreto ingiuntivo, propose opposizione la BBS, sostenendo che il meccanismo di integrazione del corrispettivo dovuto alla C. sarebbe stato operante solo nell’ipotesi, non verificatasi, di assegnazione dell’area PEEP alla stessa BBS, e, comunque, solo in presenza di un eventuale trasferimento a favore di terzi dei diritti dell’assegnatario su base negoziale volontaria, con esclusione della cessione volontaria ex L. n. 359 del 1992, la quale si inseriva in una procedura espropriativa. Contestò inoltre il riferimento per la quantificazione del credito all’indennità di esproprio, ovvero alla sua mancata decurtazione nella misura del 40%.

Si costituì la C., chiedendo in via principale che venisse accertato il suo diritto a vedersi accordare l’integrazione di prezzo prevista dalla transazione, per l’importo complessivo di Euro: 800.185,89 e in via subordinata che venisse accertato il diritto ad ottenere l’importo di Euro, 259.325,86, pari alla decurtazione del 40% evitata della BBS per effetto della cessione volontaria.

Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 604/2010, dichiarò l’improcedibilità della domanda principale avanzata dall’opposta – in quanto nuova rispetto a quella formulata in sede monitoria -, rigettò l’opposizione e confermò il decreto per Euro 259.325,86.

Il giudice di primo grado osservò che la cessione volontaria mediante la quale le società assegnatarie avevano ottenuto dalla BBS i terreni era inquadrabile come atto oneroso ai sensi dell’art. 3 della transazione, in quanto la comune intenzione delle parti nello specificare “cessione a titolo oneroso a terzi dell’area acquistata” era rivolta a comprendere anche ipotesi diverse della compravendita, come appunto la cessione volontaria del bene in seno ad una procedura di esproprio. Pertanto, avendo la BBS omesso di trasferire alle società cessionarie alle società cessionarie le obbligazioni assunte verso la Lietta, avrebbe violato il disposto del suddetto art. 3, dovendone rispondere nella misura, inizialmente richiesta dalla C., pari al vantaggio economico ottenuto per non aver subito la decurtazione del 40% dell’indennità di esproprio.

2. La decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1074/2015 depositata il 10 dicembre 2015.

La Corte territoriale ha ritenuto non verificatasi l’ipotesi di cui all’art. 3 della transazione osservando che, seppure in teoria la cessione volontaria L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, comma 2, potrebbe rientrare nella nozione di “cessione a titolo oneroso a terzi”, nel senso dell’inapplicabilità della clausola deporrebbe il fatto che la BBS non avrebbe potuto trasferire alle assegnatarie cessionarie le obbligazioni assunte verso la C. relativamente all’integrazione del prezzo di vendita, in quanto il prezzo della cessione – su cui avrebbe influito il trasferimento – è determinato in base a criteri legali e non rimesso all’autonomia delle parti. Inoltre, la cessione volontaria sarebbe stata una scelta praticamente obbligata per la BBS, essendo in corso e ormai già certo il procedimento di espropriazione, con la conseguenza che non potrebbe essere addebitato alla stessa il fatto di aver proceduto ad una cessione volontaria.

Inoltre, secondo il giudice dell’appello non si vede come la BBS potesse obbligarsi in proprio alla detta integrazione di prezzo (poichè non trasferendo l’obbligazione al cessionario sarebbe rimasta obbligata in proprio) senza conoscere quale sarebbe stato il prezzo della cessione volontaria in caso di espropriazione. Diversamente, nel caso di un’ordinaria compravendita, l’obbligazione relativa al pagamento della integrazione del prezzo avrebbe potuto essere considerata nella fissazione del prezzo sia dalla BBS che dall’acquirente.

L’ipotesi che si sarebbe verificata nel caso di specie, quindi, sarebbe assimilata a quella che si sarebbe verificata se, non accettata da BBS l’indennità di esproprio determinata in via provvisoria, si fosse giunti al decreto di esproprio. La cessione volontaria infatti, non è che uno dei modi nei quali può concludersi la vicenda ablativa.

La Corte fiorentina ha osservato infine che, comunque, dalla transazione risulta che un’integrazione del prezzo avrebbe dovuti esserci (salva l’ipotesi di cessione a terzi da parte di BBS a titolo gratuito o a prezzo simbolico) e che BBS ha realizzato nel procedimento espropriativo una notevole plusvalenza ed ha quindi compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, suggerendo inoltre alla C. di valutare se sussistano i presupposti per un’azione ex art. 2041 c.c..

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la signora C.L., sulla base di cinque motivi.

3.1. Resiste con controricorso la SI2.IT S.r.l., già BBS S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112, con riferimento agli artt. 342 e 345 c.p.c., nonchè violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.”.

La Corte di Firenze avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per aver accolto l’appello per motivi diversi da quelli dedotti dall’appellante, sulla base di eccezioni (quella relativa al fatto che non sarebbe stato logico che la BBS si obbligasse all’integrazione del prezzo nei confronti della C. non conoscendo ancora la misura della indennità di esproprio), non rilevabili d’ufficio, mai proposte dall’appellante.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe incoerente ed illogica perchè la sentenza, pur riconoscendo che nella nozione di “cessione a titolo oneroso” rientra anche la cessione volontaria rigettando quindi gli unici motivi d’appello formulati dalla BBS – in riforma della sentenza di primo grado ritiene tuttavia che, nel caso di specie, non abbia operato il meccanismo di integrazione del prezzo a carico del debitore originario.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Corte di Firenze ha accolto il secondo motivo di appello formulato dalla BBS, con il quale si sosteneva che l’ipotesi di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo, L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, comma 2, non poteva rientrare nella previsione di cui all’art. 3 della transazione sottoscritta inter partes.

La Corte di appello ha ritenuto che, seppure “in linea teorica” la cessione volontaria possa rientrare nella nozione di cessione a titolo oneroso, nel caso di specie, non possa ritenersi che con tale ultima espressione le parti abbiano voluto far riferimento ad ipotesi diverse dalla cessione volontaria.

Tale conclusione si basa su argomentazioni di carattere logico (non sarebbe ragionevole ritenere che la BBS si fosse impegnata a pagare alla C. un’integrazione del prezzo originariamente pattuito anche nell’ipotesi in cui non avesse potuto “traslare” tale integrazione sul cessionario e senza sapere se l’eventuale indennità di esproprio l’avrebbe coperta), non qualificabili come eccezioni in senso stretto rimesse esclusivamente alla disponibilità della parte.

Alla luce di quanto sopra, risultano infondate pure le censure alla motivazione della sentenza impugnata, la quale appare coerente e priva di vizi logico-giuridici.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, della “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 113 c.p.c.”.

Il giudice di secondo grado si contraddirebbe in quanto, dopo aver escluso che per l’ipotesi verificatasi operi il meccanismo di integrazione del prezzo, in conclusione della sentenza, per offrire una via d’uscita per riportare a giustizia la vicenda, afferma che le parti “dalla transazione risulta che una integrazione del prezzo doveva esserci (salvo l’ipotesi della cessione a terzi, da parte di BBS, a titolo gratuito o a prezzo simbolico)” e che quindi la C. potrebbe valutare la sussistenza dei presupposti per un’eventuale azione di ingiustificato arricchimento.

In ogni caso, non implicando l’azione di ingiustificato arricchimento la deduzione di fatti nuovi rispetto a quelli già oggetto del giudizio, la Corte d’appello avrebbe potuto riqualificare direttamente la domanda processuale sub art. 2041 c.c., in base al principio iura novit curia.

Il motivo è infondato.

L’applicazione del principio iura novit curia, previsto dall’art. 113 c.p.c., comma 1 e di cui la ricorrente lamenta la mancata applicazione, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale regola deve essere tuttavia coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 24 luglio 2012, n. 12943; 24 giugno 2003, n. 10009).

Orbene, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella contrattuale, originariamente formulata, non sono intercambiabili e non costituiscono articolazioni di un’unica matrice, riguardando entrambe diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per la individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 1996, n. 4712).

Pertanto, ove il giudice dell’appello avesse sostituito la prima azione alla seconda, non solo avrebbe concesso alla ricorrente un bene giuridico diverso (indennizzo, anzichè il risarcimento del danno), così mutando l’originario petitum, ma, soprattutto, avrebbe introdotto nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica (proprio impoverimento ed altrui locupletazione), che erano privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la C. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in materia di interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss.”.

Il giudice avrebbe erroneamente interpretato la nozione di atti di cessione a titolo oneroso, indicata nella transazione inter partes, come limitata alla sola compravendita civilistica.

Tale interpretazione sarebbe contraria al tenore letterale della transazione, nonchè alla comune intenzione delle parti, che avevano previsto un sistema di integrazione del prezzo tale da consentire, qualora BBS avesse comunque realizzato un utile, che una parte di esso venisse “girato” alla C., aggiungendosi al prezzo del terreno.

Peraltro, l’interpretazione fornita dal giudice svuoterebbe di significato “anche empirico” il contratto, rendendo priva di senso la transazione, in violazione dell’art. 1367 c.c..

Inoltre, secondo un’interpretazione in buona fede del contratto, la BBS, avendo intenzione di cedere i terreni, seppure all’interno di una procedura espropriativa, avrebbe dovuto renderne edotta la C., al fine di intavolare una trattativa tra tutte le parti tesa all’equo contemperamento degli interessi.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo il quale, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul mancato rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg. e sulla incoerenza ed illogicità della motivazione addotta (così, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

D’altra parte, deve essere sottolineato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 30-05-2018, n. 13577; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 13577/2018; 7500/2007; 24539/2009).

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.”.

La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla violazione, da parte della BBS, degli obblighi di correttezza e buona fede, per non aver convocato la C. al fine di negoziare con la stessa l’indennità e aver incamerato l’ingiusto profitto.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè la ricorrente non riporta in quale sedi del giudizio di merito – e in che termini – abbia formulato la domanda di accertamento della violazione, da parte della BBS, degli obblighi di cui all’art. 1375 c.c..

4.5. Infine, con il quinto motivo, la C. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per aver la Corte ritenuto fondato il gravame pur dopo avere escluso la sussistenza delle circostanze dedotte nei due motivi d’appello.

Il motivo è infondato.

Come si è detto in relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha in realtà accolto il secondo motivo di appello formulato dalla BBS, escludendo, in linea con l’interpretazione fornita dalla odierna resistente, l’operatività del meccanismo di integrazione del prezzo previsto dall’art. 3 della transazione conclusa inter partes nel caso di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo, L. n. 359 del 1992, ex art. 5 bis, comma 2.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in Luro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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