Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29850 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4416/2020 proposto da:

T.I.M.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNA;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TRAPANI, depositata il

15/07/2019 R.G.N. 1313/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 24/07/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Giudice di Pace di Trapani, con provvedimento n. 100/2019, ha rigettato l’opposizione proposta in data 21.6.2019 da T.I.M. avverso il decreto di espulsione n. 18727 emesso dal Prefetto di Trapani in data 22.5.2019.

2. Per la cassazione di tale provvedimento T.I.M. propone ricorso, affidato a due motivi e regolarmente notificato alla Prefettura di Trapani, che non ha svolto attività difensiva.

3. Il Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Entrambi i motivi di ricorso denunciano error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per inesistenza della motivazione.

5. Con il primo motivo si deduce che il provvedimento impugnato non analizza il caso concreto limitandosi ad esporre principi di carattere generale e ad affermare che “… (per economia non solo espositiva)” dovevano intendersi “richiamate (e riportate) tutte le considerazioni e le argomentazioni svolte a sostegno di tale tesi dalla Prefettura di Trapani nel proprio scritto difensivo, tutte condivise dal giudicante”. Si assume che siffatta motivazione non risponde al dettato dall’art. 132 c.p.c., poichè non consente all’interessato di conoscere le ragioni del rigetto del ricorso.

Si sostiene inoltre che con l’opposizione era stata prospettata la pendenza di una domanda di protezione internazionale, sulla quale nessuna motivazione era stata spesa dal Giudice di Pace.

6. Con il secondo motivo si ribadisce che il mero richiamo per relationem ad un atto di parte costituisce motivazione apparente, dal momento che non contiene nè l’esposizione delle ragioni della condivisione, nè l’esposizione delle ragioni dell’altra parte.

7. Il ricorso merita accoglimento.

8. Il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all’esito del procedimento camerale di opposizione all’espulsione, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi (Cass. n. 28158 del 2017, n. 18108 del 2010).

9. Osserva il Collegio che, senza in alcun modo disattendere l’indirizzo consolidato secondo cui l’utilizzo della tecnica redazionale mediante richiamo per relationem non può comportare in sè la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, occorre pur sempre che la motivazione che si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) sia tale da far comprendere che le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass. S.U. n. 642 del 2015; Cass. n. 9334 del 2015, n. 22562 del 2016), mentre sussiste il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 3819 del 2020).

10. La relatio è legittima quando la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti (Cass. S.U. 16277 del 2010) e tale condizione sussiste nella specie, avendo il provvedimento impugnato fatto espresso riferimento, ai fini del recepimento per relationem, ad una memoria difensiva della Prefettura, acquisita agli atti del processo, atto che ha così integrato la motivazione. Tuttavia, l’assenza di qualsiasi indicazione circa le questioni, di fatto e di diritto, che con tale rinvio sarebbero state trattate e risolte non consente di far comprendere il processo logico-giuridico della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16581 del 2009 e, da ultimo, Cass. 13248 del 2020).

11. Gli ulteriori passaggi motivazionali che seguono alla indicazione dell’atto recepito per relationem costituiscono brevi e tautologiche formule di stile, inidonee a far comprendere quali siano state le questioni trattate, in quanto oggetto dell’opposizione, nè in quale modo il giudice le abbia trattate e risolte.

12. In conclusione, il ricorso va accolto e l’ordinanza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Trapani in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Trapani, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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