Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29850 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al n. r.g. 24117/10) proposto da:

– G.P. – (c.f. (OMISSIS));

– M.V., (c.f. (OMISSIS));

il secondo: erede di M.F. deceduto il (OMISSIS);

parti entrambe rappresentate e difese, sia in via congiunta che

disgiunta, dagli avv.ti Furitano Marcello e Durante Giuseppe;

elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, via

Monte Zebio n. 37, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1210/2009 della Corte di Appello di Palermo,

pubblicata il 17/07/2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 06/12/2011

dal consigliere designato Dott. Bruno Bianchini;

– rilevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la

trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

IN FATTO

M.F. e C.P. citarono innanzi al Tribunale di Termini Imerese il confinante M.A. affinchè fosse dichiarato che lo stesso non aveva alcun diritto di esercitare un passaggio sui propri fondi siti in (OMISSIS); il convenuto si costituì opponendosi alla domanda, chiedendo a sua volta che si accertasse l’acquisto della servitù per usucapione o, in subordine che la si costituisse coattivamente. L’adito Tribunale respinse la domanda degli attori ed accolse quella subordinata riconvenzionale di costituzione coattiva, riscontrando l’interclusione del fondo del convenuto e compensando le spese; la Corte di Appello di Palermo respinse il gravame dei M. – G. e quello incidentale di M.A. – limitato ad una diversa ripartizione delle spese di lite.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i M. – G. sulla base di sette motivi; A. M. non ha svolto difese.

IN DIRITTO 1 – Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 949 cod. civ. censurandosi l’assunto della Corte territoriale che avrebbe ritenuto assorbita la domanda di negatoria servitutis nell’accoglimento della riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù e ribadendo l’assenza di prova del diritto reale parziario in favore dell’intimato.

2 – Con il secondo motivo ci si duole che la Corte palermitana abbia ritenuto tardivi – eppertanto inammissibili – i documenti prodotti a corredo dell’appello, diretti a dimostrare l’effettiva consistenza dell’iter oggetto di domanda e che non abbia ritenuto comunque sanata l’eventuale violazione della norma procedimentale in mancanza di eccezione di controparte.

3 – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla disponibilità delle prove e l’omessa o insufficiente motivazione delle medesime, volte a dimostrare l’esistenza, in altro sito, di una diversa servitù di passaggio da parte di M.A. sia mediante prove documentali e testimoniali sia valutando opportunamente la condotta dell’originario convenuto che non aveva mai prodotto l’originale del titolo dal quale sarebbe derivato l’acquisto delle servitù.

4 – Con il quarto motivo si assume che la Corte territoriale avrebbe violato o avrebbe fatto falsa applicazione del disposto dell’art. 1151 (in realtà: 1051) cod. civ., non valutando che la servitù coattivamente determinata avrebbe gravato sull’aia e sul cortile circostante il fabbricato rurale dei ricorrenti, sia violando norma di ordine pubblico sia comunque non tenendo conto che la ridetta servitù non avrebbe soddisfatto esigenze di effettiva necessità ma solo quelle di una maggior comodità per il fondo dominante.

5 – Con il quinto motivo si muovono nuovamente censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. criticando l’adeguatezza dei criteri adottati dalla Corte distrettuale nello scegliere l’iter più acconcio per consentire l’accesso alla via pubblica, non contemperando il minor aggravio per il fondo servente, in considerazione dell’omessa valutazione delle osservazioni del consulente di parte in merito ad un percorso alternativo.

6 – Con il sesto motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 cod. civ. per non aver determinato – per mancanza di domanda – l’indennità compensativa dell’imposizione del peso reale sul proprio fondo, così viziando in foto la sentenza costitutiva.

7 – Con il settimo motivo – che in realtà costituisce domanda consequenziale all’accoglimento delle precedenti censure – si chiede la vittoria di spese , anche di consulenza tecnica, dei due gradi di giudizio.

8 – Nessuno dei motivi sopraesposti può dirsi fondato.

8/a – Va preliminarmente osservato che il vizio di violazione o di falsa applicazione di legge ricorre quando il giudice del merito abbia erroneamente attribuito alla norma disciplinatrice della fattispecie confini applicativi diversi da quelli suoi propri mentre attiene al vizio di motivazione la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta; quanto poi al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso si rinviene allorquando non sia ricostruibile il percorso logico seguito dal giudice del merito per arrivare alla soluzione interpretativa adottata o lo stesso sia intrinsecamente contraddittorio nelle sue proposizioni logiche od abbia omesso di decidere uno snodo argomentativo essenziale alla soluzione della questione controversa posta al suo esame.

8/b – Va altresì messo in evidenza che correttamente la Corte palermitana ha sottolineato la sostanziale carenza di interesse negli allora appellanti a far valere un qualche vizio – foss’anche quello di omessa pronunzia – attinente alla domanda di acquisto per usucapione di pregressa servitù di passaggio, atteso che l’imposizione di una servitù coattiva prescindeva da un precedente diritto reale fatto valere da M.A..

8/c – Poste tali premesse devono dirsi allora inammissibili i motivi subb 1 e 3 – per quanto appena osservato- ; sub 2 – perchè i documenti (il cui contenuto comunque non è stato riportato nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 4, vigente ratione temporis) – attinevano ad una diversa e nuova prospettazione avanzata per la prima volta in appello: che cioè l’appellato godesse ex titulo di diversa servitù di passaggio – non senza omettere di considerare che la preclusione dei nuovi documenti attiene ad un principio di ordine pubblico e non è nella disponibilità delle parti; subb 4 e 5 – avendo la Corte palermitana adeguatamente motivato – evidenziando le varie opzioni – circa la scelta dell’iter più acconcio e non avendo le parti ricorrenti specificato le critiche del proprio CTP alle scelte del giudice del merito, se del caso, riportandone il contenuto.

9 – E’ infondato il sesto motivo perchè la Corte territoriale ha dato esatta applicazione del principio che condiziona alla proposizione di specifica domanda il riconoscimento del diritto all’indennità (cfr. Cass. 14922/2010, conforme a Cass. 5680/2004, richiamata nella gravata decisione).

10 – La reiterazione della domanda attinente alle spese di lite di conseguenza deve dirsi priva di presupposti, non essendo fondato il ricorso.

11 – E’ pertanto convincimento del relatore che il ricorso stesso sia idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, degli artt. 376 e 380 bis c.p.c., per quivi esser dichiarato manifestamente infondato”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alla parte ricorrente ed al P.M. Il Collegio ritiene condivisibili tali conclusioni e provvede in conformità. Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione della Suprema Corte di Cassazione, il 06 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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