Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29850 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29850 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 20931-2011 proposto da:
SAMBONET GIAN MICHELE, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO GAFFURI,
FRANCESCO VINCENZO ALBERTINI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO UFFICIO TERRITORIALE MILANO 1;
– intimata nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 13/12/2017

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 21/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

FRANCESCO ESPOSITO.

consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Rilevato che Gian Michele Sambonet propone ricorso per cassazione,
con tre motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia,
depositata il 21 marzo 2011, con la quale, in accoglimento dell’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, sono stati dichiarati legittimi gli
avvisi di accertamento ai fini IRPEF, relativi agli anni di imposta 2002,
2003 e 2004, emessi dall’Ufficio di Milano 1 ai sensi dell’art. 38 del
che la C.T.R. ha osservato che il contribuente, adducendo che non era
stato informato delle conseguenze del suo comportamento omissivo,
non aveva risposto al questionario inviatogli dall’Ufficio, sicché i
documenti dallo stesso prodotti in giudizio non potevano essere presi
in considerazione in suo favore, giusta il disposto dell’art. 32 del d.P.R.
n. 600 del 1973;
che l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione;
che il ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4) cod. proc. civ.,
che la sentenza impugnata, in violazione all’art. 112 cod. proc. civ.,
abbia omesso di pronunciarsi sulla mancanza nel questionario
dell’avvertimento sulle conseguenze dell’omissione dì risposta, sulla
genericità delle richieste contenute nel questionario e sulla stessa
esistenza della risposta al questionario, tutte questioni sollevate nel
precedente grado di giudizio;
che con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’insufficiente motivazione
della sentenza impugnata in ordine all’applicabilità, nel caso di specie,
della preclusione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 circa
l’utilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa della
documentazione non addotta in risposta al questionario;
che con il terzo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 32, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e
dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dei principi

3

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

giuridici concernenti la correttezza dei rapporti tra Amministrazione e
contribuente;
che i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente stante la loro
connessione, sono fondati;
che appare opportuno rammentare che la preclusione fissata dal terzo
e quarto comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, la quale vieta al
non tempestivamente forniti all’Amministrazione nel termine
assegnatogli, non opera se l’Amministrazione non l’abbia previamente
avvertito delle conseguenze collegate a tale inottemperanza (Cass. n.
453 del 2013);
che la C.T.R. si è limitata ad affermare – con statuizione meramente
assertiva e priva di supporto motivazionale – che il contribuente non
aveva risposto al questionario e che non aveva documentato all’Ufficio
le proprie ragioni, adducendo di non essere stato informato delle
conseguenze del suo comportamento omissivo, omettendo tuttavia di
esaminare e valutare le questioni prospettate dal contribuente,
rilevanti ai fini della decisione, inerenti la mancanza nel questionario
dell’avvertimento in ordine alle preclusioni derivanti dalla omessa
risposta, la genericità delle richieste contenute nel questionario,
nonché la stessa esistenza della risposta al questionario, seppure
eventualmente parziale;
che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con
rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, la quale
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio:
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R.
della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017.
Il Pre i ente

contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico, se

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