Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 16/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2985 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 25/11/15
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Q.

pul

Franco Chiagparin, elettivamente demiciliato in Roma,
via delle Quattro Fontane 15, presso lo studio
dell’avv. Francesco Canepa, che lo rappresenta e
difende, unitamente all’avv. Libero Coslovich (p.e.c.,
libero.coslvich@avvocatitriestepec.it ), per procura

speciale a margine del ricorso, ammesso al patrocinio a
spese dello Stato con provvedimento dell’ordine degli
avvocati di Trieste dd. 10 gennaio 2014;

– ricorrente –

nei confronti di
2015
Valentino Chiarparin;
– resistente –

A-7-)

1

Data pubblicazione: 16/02/2016

„AAJA:1711.4.9

avverso il decreto della Corte d’appello di Trieste
emesso in data 4 dicembre 2013 e depositato il 19
dicembre 2013, R.G.V.G. n. 142/13;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Francesca Ceroni per

inammissibilità del ricorso;

Rilevato che:
1.

Franco Chiarparin ha proposto reclamo avverso il
provvedimento emesso il 26 luglio 2008 dal
giudice tutelare del Tribunale di Udine che ha
nominato al Chiarparin un amministratore di
sostegno nella persona del figlio Valentino
Chiarparin. Ha dedotto

il reclamante di non

essere mai stato portato a conoscenza del
procedimento ma di aver appreso della nomina
avendo richiesto alla Camera di commercio di
Udine nel 2011 una visura storica della sua ditta
regolarmente in attività fino a quella data. Ha
contestato la sussistenza dei presupposti per la
nomina di un amministratore di sostegno: stato di
infermità e conseguente impossibilità di
provvedere ai suoi interessi.
2.

La Corte di appello di Trieste con decreto del
4/19 dicembre 2013 ha dichiarato inammissibile il
reclamo.

2

l’accoglimento o in subordine per la dichiarazione di

3.

Ricorre per cassazione e deposita memoria
difensiva Franco Chiarparin che deduce in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: nullità del
decreto della Corte di appello per violazione e
falsa applicazione: a) degli artt. 404 e seguenti
c.p.c.; b) degli artt. 404 e 407 c.c.; c) degli

mancata notifica del ricorso con il pedissequo
decreto

di

fissazione

dell’udienza

di

comparizione, la nomina di un amministratore di
sostegno

senza

la

preventiva

audizione

dell’interessato, la nomina di un amministratore
provvisorio ma a tempo indeterminato.
Ritenuto che
4.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già
espresse dalla Corte di appello di Trieste. La
giurisprudenza di legittimità ha infatti
affermato ripetutamente l’inammissibilità del
ricorso per cessazione avverso i provvedimenti
emessi in sede di reclamo in tema di designazione
o nomina di un amministratore di sostegno,
trattandosi

di

provvedimenti

distinti,

logicamente e tecnicamente, da quelli che
dispongono l’amministrazione e che vengono
emanati in applicazione dell’art. 384 cod. civ.
(richiamato dal successivo art. 411, primo comma,
cod. civ.), dovendo invero limitarsi la facoltà
di ricorso, concessa dall’art. 720-bis, ultimo
comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere

3

artt. 404 e 405 c.p.c. Lamenta il ricorrente la

decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura
o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili,
per loro natura, alle sentenze emesse in materia
di interdizione ed inabilitazione, mentre tale
facoltà non si estende ai provvedimenti a
carattere gestorio

(Càss. civ. sezione VI-1

del 23 giugno 2011 e n. 4701 del 9 marzo 2015).

Tale deve essere considerato, come ha fatto la
Corte di appello, il decreto del 26 luglio 2008
espressamente autodefinito come nomina di
amministratore di sostegno provvisorio e
legittimato dal disposto dell’art. 405 comma 4
del codice civile che prevede la possibilità, se
ne sussiste la necessità, dell’adozione, anche
d’ufficio, dei provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata, e per la conservazione
e l’amministrazione del suo patrimonio, nonché
della nomina di un amministratore di sostegno
provvisorio (cfr. Cass. civ. n. 13747/2011 cit.)
Le anomalie del procedimento che ne è seguito non
possono attribuire a tale provvedimento un
carattere diverso e di contenuto decisorio.
5. Xl ricorso va pertanto dichiarato inammissibile
senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio
di cassazione.

A.„
4

ordinanze n. 10187 del 10 maggio 2011, n. 13747

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma

ater del D.P.R. n.

115 del 2002 dà atto della‘effussis za dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente,

pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
dell’art. 13, comma l bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 novembre 2015.

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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