Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 10/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 2985 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenra
in fin-ma semplificata

sul ricorso proposto da:
MICELI Caterina (MCL CRN 57H67 L478X), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Isabella Casales Mangano, con domicilio per
legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;

– ricorrente
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (80207790587), in
persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso,

per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

3 839-

Data pubblicazione: 10/02/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
n. 563/12 depositato il 27 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con
decreto in data 27 luglio 2012, ha condannato il Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di
Caterina Miceli, della somma di euro 1.250,00, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100,00 per esborsi,
euro 577,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari, oltre a
euro 109,63 per spese generali e ad accessori di legge),
con distrazione in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motivata

dalla

Corte

d’appello

in

considerazione

udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

dell’accoglimento solo parziale della domanda, giacché la
richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore a
titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello

febbraio 2013, sulla base di un motivo, illustrato da memoria;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali,
e ciò nonostante la modestia dello scarto tra l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo la ricorrente domandato alla Corte d’appello un indennizzo pari ad euro 1.700,00, quantificato in ragione di euro 1.000,00 per
ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale
liquidato l’importo di euro 1.250,00 per essersi limitata
ad adottare un parametro indennitario leggermente più basso, pari ad euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di
ritardo);
che la censura è fondata;

la Miceli ha proposto ricorso, con atto notificato il 13

che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra
le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma,
cod. proc. civ.), comprende anche l’accoglimento parziale

dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una
domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. III, 21
ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta
compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa
priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non
vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17
giugno 2012, n. 617) tra l’importo richiesto dalla parte
istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione
– tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad euro
1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi nella
sostanziale vanificazione della soccombenza
dell’Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere
adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della
suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota
la tutela accordata;

dell’unica domanda proposta, quando la parzialità

che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente
al capo delle spese;
che la causa può essere decisa nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna

per l’intero, delle spese processuali sostenute dalla parte
ricorrente nel giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte territoriale;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono
essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’economia e delle finanze al
pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali per l’intero, nell’importo già liquidato dalla Corte
d’appello e con distrazione in favore dell’Avvocato Isabella Casales Mangano, dichiaratasi antistataria; condanna il
Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio
di cassazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro
50,00 per esborsi ed euro 506,25 per compensi, oltre agli
accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore

5

del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento,

del difensore antistatario, Avvocato Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il

10 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA