Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.E., elett.te dom.ta in Roma, al viale delle Milizie n.

96, presso lo studio dell’avv. Aprile Giuseppe, rapp.to e difeso

dall’avv. Pizzolla Prospero, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 243/07/07 depositata il 13/8/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da V.E. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello principale proposto dall’Ufficio e l’accoglimento di quello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 275/41/05 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro.

La CTR riteneva non sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’aliquota del 3% per la registrazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale il fallimento della Casa di Cura (OMISSIS) era stato condannato al pagamento, in favore della V., della somma di L 230.690.000 a titolo risarcitorio, in quanto non vi erano prospettive per la liquidazione.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La V. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e dell’art. 8, lett. b) della Tariffa parte 1^ all. A9 del D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “per essere applicabile – alla decisione del tribunale -, in quanto di condanna, l’imposta di registro in misura proporzionale ex art. 8, lett. B, atteso che gli effetti giuridici producibili devono essere valutati esclusivamente con riferimento al contenuto dell’atto giurisdizionale.

La censura e’ fondata per quanto di ragione. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (sent. 15159 del 26/06/2009; sent. n. 12692 del 13/06/2005; sent. n. 545 del 16/01/2001) le sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, vanno assoggettate all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 1.

La statuizione dell’assoggettamento a tassazione proporzionale – nella misura dell’1% anziche’ in quella del 3%, come richiesto dal ricorrente – e non a tassa fissa come affermato dalla CTR, e’ consentita a questa Corte in ragione della funzione del giudizio di legittimita’ teso a garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonche’ per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4. (v. Cass. Sentenza n. 6935 del 22/03/2007).

Vanno pertanto disattese le considerazioni espresse dalla controricorrente con la propria memoria, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dalla V. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro, con la precisazione che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla V. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro, dichiarando applicabile l’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%. Compensa tutto.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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