Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 2985

Fatto

RILEVATO CHE:

Con sentenza depositata il 21/3/2016, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha respinto l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale del 20/9/2010, proposta dalla sas Pubblieffe Italia di F.F. & C. nei confronti della spa Amat, rilevando che effettivamente l’arbitro non aveva assunto specifica decisione sulle istanze istruttorie della Pubblieffe, da ritenersi peraltro implicitamente disattese, di talchè sarebbe stato onere della parte insistere espressamente, eccependo la violazione di regola disciplinante il procedimento arbitrale, e che comunque dette istanze erano inammissibili; che era inammissibile altresì la doglianza in relazione al convincimento dell’arbitro in ordine alla non imprevedibilità della crisi della città di Taranto; che era stata espressamente avanzata già nell’atto di promovimento di arbitrato la domanda di condanna alla corresponsione dei canoni successivi al 2008 e che comunque non v’era prova dell’allegato impedimento a Pubblieffe di affissione sugli autobus dal luglio 2008.

Ricorre su due motivi Pubblieffe.

Si difende con controricorso Amat.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo, col quale la ricorrente si duole, sotto il profilo dei due vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, della decisione della corte del merito in relazione alla doglianza per la mancata ammissione delle prove ed il secondo, con cui si duole, sempre sostenendo i due vizi, dell’implicito rigetto della richiesta di CTU, sono inammissibili.

Come tra le ultime affermato nella pronuncia 2187/2016 “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è ammessa la riproposizione di questioni di fatto che formarono oggetto della decisione arbitrale, posto che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell’adeguatezza e congruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri (cfr. Cass. 26 luglio 2013, n. 18136) e che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo costituisce un giudizio a critica limitata, onde il sindacato di legittimità sulla sentenza che quell’impugnazione abbia deciso deve essere condotto esclusivamente con riguardo alla medesima (fra le altre, Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Invero, al fine di verificare se la sentenza della corte del merito sia affetta da violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando, nonchè adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata: per il principio consolidato, secondo cui il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e, ove ancora ammessa, della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, ma non può riguardare il convincimento espresso dalla corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (tra le tante, Cass. 10 settembre 2012, n. 15086; 31 gennaio 2007, n. 2201; 15 marzo 2007, n. 6028; 22 marzo 2007, n. 6986)”.

Ciò posto, si deve rilevare che la ricorrente, nella espositiva del motivo, pur avendo indicato in rubrica il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che il vizio motivazionale, ha prospettato il profilo della nullità della sentenza impugnata per vizio processuale, sostenendo che la Corte del merito ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del lodo, perchè non riproposte dalla parte le istanze istruttorie nella definitiva precisazione delle conclusioni.

Il motivo è determinato da una non corretta lettura della sentenza, che a riguardo, visto il motivo di impugnazione a carattere processuale, ha testualmente affermato che la parte non era legittimata ad impugnare il lodo sul punto, perchè non si era doluta avanti all’Arbitro in sede di precisazione delle conclusioni della violazione (in tesi) delle regole disciplinanti il procedimento arbitrale, da cui la preclusione ex art. 829 c.p.c., comma 2.

E su detta specifica ratio decidendi la ricorrente non ha svolto alcuna censura. Da ultimo, si deve rilevare come la richiesta di CTU, avanzata in atto di impugnazione, sia rimasta assorbita, da cui la non necessità di esplicita decisione sul punto da parte della Corte del merito e che, come ritenuto nelle pronunce 9461/2010 e 15219/2007, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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