Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 07/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2985 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16044-2011 proposto da:
SINOPOLI GIANNA BERENICE (SNPGNB66T52L2191), PLACIDA
NICOLA (PLeNCL61E281745C), elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio
dell’avvocato SCALISE GAETANO, rappresentati e difesi
dall’avvocato COSTA ANNAMARIA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

2013
313

contro

DE FAZIO GIACOMO (DFZGCM44D251844D) MINICELLI MARIA
MNCMGS505671745Pl elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEL TINTORETTO N. 395, presso lo studio
dell’avvocato COLICA ROBERTO, che li rappresenta e

Data pubblicazione: 07/02/2013

difende giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 966/2010 del TRIBUNALE di
CATANZARO del 16/01/2010, depositata il 23/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito

l’Avvocato Colica

Roberto difensore dei

controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il D.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI
che condivide la relazione.

consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore

16) R. G. n. 16044/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
1. — La sentenza impugnata (Tribunale di Catanzaro, 23/04/2010),
riformando quella di primo grado, rimetteva le parti al Giudice di Pace,
dovendosi integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari
del l’edificio.

2.1. violazione artt. 91 e 102 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p..c.), per avere
erroneamente qualificato il rapporto controverso rispetto alla disposta
integrazione del contraddittorio.
2.2. Resistono gli intimati con controricorso.
3. Nella causa é stata depositata la relazione, con proposta di rigetto del
ricorso, perché basato su inammissibili deduzioni in fatto relative alla
qualificazione giuridica della domanda, ai fini della necessaria integrazione
del contraddittorio ritenuta dal giudice a quo,
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio non
ha condiviso i motivi diritto esposti nella relazione;
che deve, invece, essere confermato il consolidato principio, secondo cui,
poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivato dalla cosa comune
a più proprietari comporta la responsabilità solidale degli stessi, nel giudizio
instaurato dal danneggiato nei confronti di uno soltanto o di alcuni, ma non
di tutti i responsabili dell’evento dannoso, non ricorre il litisconsorzio
necessario e non risulta violato il principio del contraddittorio, potendo il
creditore esigere da ciascuno dei condebitori l’intero credito, fermo restando
il diritto di regresso del convenuto, nel caso di sua condanna, nei confronti
degli altri obbligati (Cass. N. 15021/2005; 1273/2003, in motivazione;
5106/1998); con la conseguenza che, nel caso di specie, non ricorreva
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, stante il carattere personale, non
reale, della pretesa azionata;
3

2 – Ricorrono per cassazione il Placida e la Sinopoli„ deducendo:

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;
con rinvio per nuovo esame dell’impugnazione in questione
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013

Il Presid nte

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