Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2985 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4302/2016 proposto da:

C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8/01/2016, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio rilevato che, con sentenza depositata in data 18 gennaio 2015, la Corte di appello di Torino ha rigettato il gravame proposto da C.H. avverso la sentenza del locale tribunale che aveva a sua volta respinto la domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Sezione di Torino – del 17 febbraio 2014 di non riconoscimento della protezione internazionale quale rifugiato politico o, in subordine, di protezione sussidiaria o di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che, avverso detta sentenza, C.H. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo con il quale deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la Corte d’appello correttamente valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1950 e dalla direttiva dell’unione europea 2004/83/CE, e contesta l’affermazione del giudice territoriale inerente l’abbandono della domanda di protezione umanitaria;

che gli intimati non hanno svolto difese;

considerato che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con proposta di rigetto del ricorso;

ritenuto, in esito alla odierna adunanza, che non sussistono nella specie i presupposti per provvedere sul ricorso in sede camerale.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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