Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29849 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/12/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3457/2020 proposto da:

E.H.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MANTOVA, depositata il

19/11/2019 R.G.N. 910/19;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/7/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza del 19.11.2019, il Giudice di Pace di Mantova rigettava il ricorso in opposizione proposto da E.H.M., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Mantova n. 022/2019 ed il decreto del Questore della stessa Provincia n. 008/2019, che disponevano rispettivamente l’espulsione del ricorrente ed il divieto di reingresso sul territorio nazionale;

2. il Giudice di Pace rilevava che non vi era la allegata carenza di potere e che il decreto non era censurabile per erronea valutazione dei fatti, essendo pacifiche le condizioni che comportavano la necessità di addivenire ad un provvedimento quale era quello di espulsione;

3. osservava che i motivi familiari non erano adeguatamente documentati e che il ricorrente presentava numerosissimi precedenti penali;

4. di tale provvedimento domanda la cassazione E.H.M., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

5. le parti destinatarie della notifica sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. si denunzia violazione dell’art. 360, nn. 4 e 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., sul rilievo di nullità della decisione assunta per motivazione apparente, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al materiale probatorio proveniente dal ricorrente, assumendosi che era stato dedotto che il provvedimento risultava sottoscritto da soggetto non legittimato nè specificamente delegato dal Prefetto stesso (sottoscrizione del provvedimento da parte del funzionario amministrativo, senza che constasse la relativa delega rilasciata dal Prefetto), che il ricorrente aveva lamentato che non era stato richiesto il necessario nulla osta all’A.G. competente, in presenza di sottoposizione a procedimento penale ed a misura cautelare, che era mancata l’istruttoria in relazione alla situazione familiare e che nulla era stato motivato al riguardo, sia in fatto che in diritto, per essere la motivazione, meramente apparente, inidonea a chiarire le argomentazioni e l’iter logico giuridico posto a sostegno del decisum;

7. va accertata, preliminarmente, la sussistenza dello ius postulandi in capo all’Avv. Simone Giuseppe Bergamini, la cui carenza determina nullità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio;

8. invero, il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, nè reca alcuna data, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito dal ricorrente al nominato difensore con la concessione di “più ampie facoltà di legge, compresa quella di proporre eventuali opposizioni ed impugnazioni, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale”;

9. trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima;

10. questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr. Cass. 2.7.2019 n. 17708, e, tra le altre, negli stessi termini, Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005);

11. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

12. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo le parti destinatarie della notifica rimaste intimate;

13. il ricorrente non è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in quanto, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (D.Lgs. n. 150 cit., art. 20), è espressamente stabilito che “Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa” (cfr. Cass. 3305/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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