Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29849 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/10/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 25/10/2021), n.29849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7510-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

LOGISPIN AUSTRIA GMBH;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2225/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell’imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l’appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. B), nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell’imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell’impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l’imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l’accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l’insussistenza dell’obbligazione principale e di quella solidale.

Logispin Austria Gmbh già Goldbet sportwetten Gmbh si costituisce con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso, a fronte dell’esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte Cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell’unicità dell’accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker.

Diritto

CONSIDERATO

che:

e’ necessario acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito, dando mandato alla Cancelleria per i necessari adempimenti.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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