Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29849 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 29849 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 20161-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MANZO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO PERNARELLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato WALTER TAMMETTA;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

163/2010

della

depositata

il

Data pubblicazione: 13/12/2017

10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Rilevato che Angela Manzo impugnò dinanzi alla C.T.P. di Latina
l’avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale, in relazione all’anno
di imposta 2001, veniva assoggettata a tassazione separata la
plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile. Dedusse la
contribuente l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non
sottoscritto da funzionario appositamente delegato, l’omessa
l’intervenuta decadenza;
che l’Agenzia delle entrate si costituì in giudizio contestando i motivi
posti a fondamento del ricorso, depositando poi, all’udienza di
discussione, l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari
della delega di firma;
che la sentenza di rigetto del ricorso è stata impugnata dalla
contribuente riproponendo le censure disattese in primo grado;
che la C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza del
10 giugno 2010, in accoglimento del gravame, ha annullato l’avviso di
accertamento impugnato. Rilevava il giudice di appello che il termine
per il deposito di documenti di venti giorni prima dell’udienza di
discussione, previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, aveva natura
perentoria, sicché non poteva essere esaminato l’ordine di servizio
relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma prodotto
dall’Ufficio in primo grado all’udienza di discussione;
che avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone
ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
resiste con controricorso la contribuente, eccependo la tardività del
ricorso;
Considerato preliminarmente che il ricorso è tempestivo, in quanto è
stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 26 luglio 2011, ultimo
giorno utile, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 10
giugno 2010, nel rispetto quindi del termine previsto dall’art. 327,
primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione
temporis;

3

allegazione degli atti presupposti, l’erroneità dei conteggi e

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione
e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, e 58, comma 2, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, deducendo che il documento attestante la
delega di firma, pur se tardivamente prodotto in primo grado, era
stato ritualmente depositato nella fase di gravame con il fascicolo di
comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 di produrre nuovi documenti in
appello;
che il ricorso è fondato, posto che il giudice di appello può fondare la
propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado,
purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e
ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di
cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, di venti giorni
liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il
richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al
giudizio di primo grado (Cass. n. 3661 del 2015);
che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con
rinvio alla C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa
composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio;
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del
Lazio, sezione staccata di Latina in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/03/2017.
Il Presidente

parte di primo grado, stante la facoltà delle parti ai sensi dell’art. 58,

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